Neonata morta dopo il parto, niente scudo penale per il medico che viola le linee guida

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Nel caso di una neonata deceduta poco dopo il parto a seguito di una grave infezione riconducibile a una sospetta rottura prematura delle membrane, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione dello scudo penale per il medico.
Ignorare le linee guida in presenza di una sospetta rottura prematura delle membrane (PROM) configura una colpa grave che esclude l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies c.p. Inoltre, in caso di prescrizione del reato, il giudice dell’impugnazione è tenuto a compiere un accertamento pieno del merito per confermare le statuizioni civili. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, respingendo i ricorsi di un ginecologo e della clinica privata (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 6 maggio 2026, n. 16362).

Il fatto storico e l’iter processuale

La drammatica vicenda riguarda il decesso di una neonata, morta un’ora dopo il parto a causa di un’ipossia acuta generata da una severa corioamniosite (un’infezione delle membrane fetali).

La gestante era stata ricoverata giorni prima per perdite di liquido amniotico (sintomo di una sospetta rottura prematura delle membrane, o PROM). Nonostante ciò, secondo quanto accertato dai giudici di merito tramite perizia d’ufficio, il ginecologo non aveva seguito le indicazioni delle linee guida (AIGO 2011)

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