Con ordinanza sezionale interlocutoria, la Cassazione affronta la tematica dei trasferimenti per causa di disabilità nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato. In tema di caregiver e legge 104 nel pubblico impiego, la Cassazione chiarisce che la Pubblica Amministrazione non può rigettare una richiesta di trasferimento limitandosi a richiamare genericamente esigenze di servizio o carenze di organico. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione concreta e proporzionata, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole e della tutela del diritto all’assistenza del familiare disabile (Corte di Cassazone, sezione Lavoro, sentenza n. 9489 del 14/4/2026).
L’arresto n. 9489 del 14/4/2026, oggetto di questo approfondimento, rimedita nelle parole degli stessi Ermellini la fattispecie alla luce delle notissime decisioni rese in sede eurounitaria e rappresenta un punto di svolta significativo nel bilanciamento tra le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione e la tutela dei lavoratori con disabilità (o che assistono familiari disabili), espandendo l’interpretazione dell’art. 33 della Legge 104/1992.
Nella ricostruzione degli elementi di diritto rilevanti e desumibili dalla fattispecie concreta, Piazza Cavour pone in dubbio il proprio specifico precedente cui aveva fatto diretto riferimento il collegio territoriale calabrese, per giungere a negare il diritto rivendicato dal lavoratore.
Il caso e la questione giuridica
Il ricorso riguardava il diniego di un trasferimento richiesto da un dipendente pubblico per avvicinarsi…





