Separazione e assegno di mantenimento, confermata la funzione perequativa

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In materia di separazione e assegno di mantenimento, la Cassazione ribadisce che il contributo economico in favore del coniuge più debole conserva una funzione perequativa e deve essere parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge più debole deve essere parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, specialmente in presenza di forti sperequazioni economiche. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un facoltoso imprenditore contro la moglie (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 12175 del 1° maggio 2026).

Il caso: redditi da 400mila euro e accuse di anaffettività

La vicenda nasce da una separazione giudiziale in cui il Tribunale di Catania aveva posto a carico del marito un assegno di mantenimento di 2.000 euro mensili per la moglie e di 5.000 euro per le due figlie, oltre al versamento delle spese straordinarie.

Il marito aveva impugnato la decisione chiedendo l’addebito della separazione alla moglie. In primo grado l’accusa era quella di “anaffettività”, ma in appello l’uomo aveva tentato di cambiare strategia, parlando di “violenze reciproche” emerse durante l’audizione delle figlie. La Corte d’Appello di Catania aveva però confermato le somme, dichiarando inammissibili le nuove accuse e ritenendo congruo l’assegno visto l’enorme divario economico tra le parti.

Accuse nuove in Appello? Scatta l’inammissibilità

Gli Ermellini hanno confermato un principio procedurale fondamentale (art. 345 c.p.c.): non è possibile introdurre fatti nuovi per ottenere l’addebito in secondo grado.

Il ricorrente aveva tentato di sostituire il tema dell’ “anaffettività” (distacco emotivo) con quello della “violenza fisica”. La Cassazione ha chiarito che queste condotte sono “ontologicamente diverse”: passare dall’una all’altra non è una semplice precisazione, ma una mutatio libelli (domanda nuova), vietata perché costringerebbe la controparte a difendersi su un terreno mai calpestato prima.

Il tenore di vita come bussola del mantenimento

Il punto centrale della decisione riguarda la quantificazione dell’assegno. Il marito contestava il versamento dei 2.000 euro mensili alla moglie, poiché quest’ultima godeva già di un reddito proprio di circa 35.000 euro annui (tra stipendio e affitti), ritenuto dalla difesa “sufficiente”.

La Cassazione ha invece sposato la linea della Corte d’Appello, evidenziando una sperequazione “rilevante e fiorente”:

  • Il marito dichiarava redditi superiori ai 400.000 euro annui, disponeva di ingenti liquidità bancarie, possedeva auto di lusso (Porsche e Mercedes) e viveva nella prestigiosa casa familiare senza oneri locativi.
  • La moglie nonostante i suoi 35.000 euro annui, non poteva minimamente garantire a se stessa lo stile di vita lussuoso condotto durante la convivenza.

Secondo i giudici, l‘assegno di mantenimento nella separazione ha una funzione integrativa: serve a colmare il divario economico per permettere al coniuge economicamente più debole di non subire un declassamento sociale drastico rispetto agli standard goduti in costanza di matrimonio.

Conclusioni e sanzioni

Il ricorso è stato rigettato su tutti i fronti. Oltre alla conferma dell’assegno, il marito è stato condannato al pagamento delle spese legali (4.000 euro) e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, una sorta di “sanzione” per aver promosso un giudizio di legittimità fondato su motivi inammissibili o infondati.

Avv. Sabrina Caporale

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