La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che in tema di pubblico impiego locale, all’illegittimo diniego di una posizione organizzativa consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta.
Il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, considerando il grado di probabilità e la natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo (Cass. Civ., ord. n. 6424 del 18/03/2026).
La vicenda
Il Tribunale condannava un Comune al risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa nella misura di 35.000 euro, oltre accessori, a un dipendente, Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D1 profilo amministrativo, in ordine alla procedura di selezione per l’individuazione del titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento e gestione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)” con retribuzione di fascia 2, istituita nell’ambito del Settore Edilizia Privata e SUAP, e conclusa con D.D. di assegnazione dell’incarico a un altro dipendente (Tecnico informatico).
Il primo giudice, oltre a rilevare che la procedura selettiva non era avvenuta secondo i principi di buona fede e correttezza,evidenziava una motivazione apparente nella scelta del candidato vincitore e la mancata considerazione dei requisiti culturali e professionali degli altri partecipanti.
I giudici di secondo grado accoglievano l’appello del Comune e, in riforma della sentenza del Tribunale, respingevano il ricorso del lavoratore.
Per la Corte territoriale, il sindacato del giudice non poteva spingersi a valutazioni discrezionali riservate alla Pubblica Amministrazione, né accertare con certezza che il ricorrente avrebbe prevalso sugli altri candidati.
Il ricorso in Cassazione e le censure
A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale il dipendente lamentava:
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., art. 19 d.lgs. n. 165/2001, nonché la consequenziale contraddittorietà della motivazione, relativamente all’accertata censura del procedimento senza riconoscimento di risarcimento del danno;
- la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c., nonché il consequenziale difetto e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non aveva esaminato le conseguenze della violazione, affermando, invece, la legittimità della scelta discrezionale del Comune, con salto motivazionale;
- la violazione degli artt. 13 e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 1175 e 1375 c.c., e l’assenza o contradditorietà della motivazione sui parametri per la quantificazione del danno;
- la violazione degli artt. 13 e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, 115, 116 e 416 c.p.c., 2697 c.c., 1175 e 1375 c.c. e l’assenza della motivazione sotto il profilo dell’incoerente esercizio di discrezionalità da parte dell’amministrazione.
Le valutazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità davano ragione al ricorrente ritenendo la sussistenza del diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni da perdita di chance, vista l’accertata illegittimità del comportamento dell’amministrazione, e giudicando altamente probabile che il lavoratore avrebbe superato la procedura ove i suoi requisiti fossero stati adeguatamente valutati.
I giudici di piazza Cavour osservavano che nella motivazione non era stato tenuto in considerazione nessuno dei requisiti culturali e di capacità professionale ed esperienza dei candidati.
Inoltre, il Comune non aveva fornito adeguata spiegazione al fatto che il sistema STAR costituiva un mero aggiornamento del precedente sistema informatico.
Al contrario, dalla scheda valutativa della posizione organizzativa emergeva che le funzioni da esercitare nell’ambito della medesima posizione fossero di natura amministrativa e non informatica e che, dunque,non era stata valutata la natura di tali funzioni come richiesto dal CCNL e dal regolamento comunale.
Procedura selettiva irregolare e diritto al risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa
La Suprema Corte affermava che “In tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo”.
Secondo i giudici di legittimità, nella fattispecie esaminata, la Corte territoriale aveva sovrapposto i profili della causalità e della quantificazione, nella misura in cui, escludendo qualsiasi risarcimento in assenza di certezza dell’attribuzione della posizione organizzativa, non aveva valutato l’accertato nesso di causa tra condotta illegittima dell’amministrazione e perdita di chance, per poi procedere alla quantificazione proporzionata alla percentuale di possibilità di attribuzione della posizione organizzativa, piuttosto che alla prova dell’assoluta certezza di attribuzione.
In virtù di ciò, il Tribunale Supremo accoglieva il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento dei successivi; cassava la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinviava alla Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio.
Avv. Giusy Sgrò






