Perdita della capacità lavorativa (Cass. civ., sez. III,  13 febbraio 2023, n. 4302).

Perdita della capacità lavorativa a seguito di sinistro stradale e relativa domanda azionata.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale nel quale rimaneva convolto un Medico Radiologo che azionava domanda giudiziale volta anche al riconoscimento dei danni emergenti e della perdita della capacità lavorativa.

Nella decisione a commento, la Suprema Corte sostiene che il Giudice di merito, nel passare al vaglio le domande risarcitorie, deve considerare anche il contenuto sostanziale dell’atto.

Il Medico rimasto danneggiato dal sinistro appellava la decisione di primo grado, lamentandosi dell’insufficiente riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica e da perdita di chance, che, anche sulla scorta della CTU, il Tribunale aveva liquidato nella misura del 5%.

Il Giudice, inoltre, in punto di an, riteneva responsabili, sia il conducente della vettura su cui viaggiava il Medico, nella misura di 1/5, sia il conducente dell’altra vettura.

Tuttavia, i Giudici di appello ritenevano, nello specifico, che la domanda inerente la perdita della capacità lavorativa non fosse stata espressamente formulata in primo grado, non avendo il danneggiato indicato o allegato alcuna documentazione a suffragio delle proprie pretese.

Il Medico ricorre, quindi, in Cassazione ove, tra i vari motivi di doglianza, lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato la sua domanda, ritenendo che occorressero formule sacramentali per esprimere la richiesta in oggetto.

La Suprema Corte ritiene la censura fondata.

“Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso della causa”.

Tale statuizione ricalca il principio di diritto più volte affermato sulla interpretazione e qualificazione della domanda azionata che non deve necessariamente rispondere a formule sacramentali.

Avv. Emanuela Foligno

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