Nella sentenza a commento, la Cassazione conferma granitico orientamento secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione dell’attendibilità delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal Giudice di merito (Cassazione Civile, sez. III, 19/04/2024, n.10593).
Il caso
Il genitore del bambino chiama a giudizio il proprietario del veicolo e l’assicuratore per la RCA onde ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale avvenuto il 27/8/2009.
Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda, sia per la mancanza di idonea prova sulla dinamica del sinistro, sia per la non operatività della copertura assicurativa, in quanto il sinistro si era verificato all’interno di un giardino e dunque in area privata.
Successivamente (sent. n. 329 del 4 giugno 2021), la Corte di Appello di Perugia rigettava l’appello in toto confermando la sentenza di primo grado e la questione viene posta al vaglio della Corte di Cassazione.
La vittima, nelle more divenuta maggiorenne, lamenta che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione la decisiva testimonianza del teste oculare poiché “portatore di un interesse di fatto all’accoglimento delle ragioni attoree”. Lamenta, inoltre, la non operatività della copertura assicurativa, in quanto il sinistro si sarebbe verificato su area privata, ma così motivando avrebbe contravvenuto alla corretta interpretazione della norma posta dalla giurisprudenza Eurocomunitaria e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale ai fini della copertura assicurativa va tenuto conto dell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.
Il giudizio di rigetto della Cassazione
Le critiche che la vittima svolge nei confronti della sentenza di appello, in realtà, contestano il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Nello specifico, le prime tre censure indirizzate alla deposizione testimoniale del teste oculare, sollecitano gli Ermellini a rivalutare la deposizione resa dal teste escusso dal Giudice di merito, in violazione del granitico orientamento secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal Giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto.
L’attendibilità delle prove
È solo il Giudice di merito che deve individuare l’attendibilità e la concludenza delle prove e, difatti, la Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato sulla inattendibilità del testimone, laddove, invece, la vittima si è limitata a contrapporre delle mere ipotesi.
La Cassazione rigetta integralmente il ricorso con condanna alle spese.
Avv. Emanuela Foligno