Sentenza “particolare”, secondo la stessa definizione della Corte di Cassazione, questa che vi illustriamo e commentiamo in calce. Infatti la sentenza accoglie la domanda risarcitoria dei genitori per la morte del figlio G. causata da un’infezione ospedaliera. Tuttavia, rigetta l’analoga domanda per la morte del gemello L. in quanto i risultati degli esami dei presidi utilizzati erano sterili.
Il caso
Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 6 ottobre 2016, accoglieva la domanda risarcitoria dei coniugi nei confronti di Asl n.2 Lanciano Vasto Chieti per la morte del loro figlio G., ritenendola cagionata da un’infezione contratta nel reparto neonatale dell’Ospedale. I giudici, invece, rigettavano l’analoga domanda per la morte del gemello L. avvenuta poco dopo.
La Corte d’Appello di L’Aquila conferma la decisione di primo grado.
Il ricorso in Cassazione
La vicenda finisce i Cassazione ove i genitori dei gemellini denunciano che la Corte territoriale avrebbe osservato che l’ASL, nella comparsa d’appello, dichiarava inveritiera l’affermazione del primo Giudice per cui il piccolo “L. ha subito intubazioni e manipolazioni invasive con cateteri ben verosimilmente infetti”, risultando il contrario dagli esami di laboratorio allegati alla cartella clinica. Si sostiene che ciò sarebbe erroneo e che sul punto si sarebbe formato un giudicato interno, non essendo stata impugnata tale statuizione. E comunque sarebbero state inammissibili le nuove eccezioni “e cioè che i tubi ed i cateteri adoperati per L. fossero sterili”, l’Asl non avendolo affermato davanti al primo Giudice, limitandosi a negare ogni responsabilità.
La Corte d’Appello abruzzese, tra l’altro, ha affermato che l’Asl aveva in realtà proposto appello incidentale al riguardo: su questa ulteriore ratio decidendi i ricorrenti tacciono, onde il motivo risulta inammissibile.
Decisione di Appello contraddittoria?
Con una seconda censura viene evidenziata la contraddittorietà della decisione di appello che, condividendo quella di primo grado, sulla morte di G. riteneva il nesso causale con le infezioni ospedaliere che il piccolo aveva contratto, escludeva che il gemello L. fosse deceduto per la medesima causa. Tale conclusione è errata secondo la tesi dei genitori delle vittime poiché derivante da un ragionamento di verosimiglianza, nel senso che i Giudici di secondo grado hanno verosimilmente ritenuto non contratta l’infezione ospedaliera dal gemello L. perché, “dall’esame eseguito l’11/10/2008 e il 20/10/2008, tubo e catetere erano risultati sterili”.
Sempre secondo la tesi dei genitori dei gemelli non si comprenderebbe il dato scientifico utilizzato dal Giudice d’appello che lo ha indotto ad affermare che “l’infezione si acquisisca soltanto mediante tubi e cateteri”, escludendo apoditticamente la diffusione per contatto o attraverso altre vie.
L’infezione per intubazioni/cateteri è negata dal Giudice d’appello
La censura è inammissibile, ma ad ogni modo, dalla sentenza impugnata, emerge che l’infezione per intubazioni/cateteri è stata negata dal Giudice d’appello per i risultati degli esami effettuati. Inoltre, se vi fossero state cause diverse rispetto a intubazioni/cateteri i genitori delle piccole vittime avrebbero dovuto provarlo (e non certo soltanto ipotizzarlo).
Sempre secondo i coniugi, il fatto che “l’esame colturale del tubo endotracheale inserito in data 10/10/2008 e del catetere ombelicale del 20/10/2008 fosse risultato negativo” non avrebbe consentito “di presumere l’adempimento dell’Ospedale e comunque di escludere e/o dubitare della responsabilità del presidio sanitario”. Anche secondo il criterio del “più probabile che non” si poteva e doveva ritenere che “l’infezione da patogeni ospedalieri multiresistenti era stata verosimilmente contratta già con la prima intubazione (il 6/10/2008) e manifestatasi in terza giornata” e che comunque i germi nosocomiali erano stati “veicolati” nel corpo di L.
Sarebbe stato onere dell’ASL dimostrare la correttezza del proprio operato e che “la prova della non corretta prestazione sanitaria” in un siffatto ambiente “conteneva già quella del nesso causale”. In ogni caso, l’incompletezza della cartella clinica sarebbe dunque “una circostanza di fatto che il Giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale”.
Anche questa ampia censura viene considerata inammissibile e conclusivamente il ricorso viene rigettato (Cassazione Civile sez. III, 08/05/2024, n.12585).
Le osservazioni dell’avv. Foligno
A tacer d’altro, e considerato che non è stata reperita la sentenza integrale della Corte abruzzese, pare che la decisione di appello sia contraddittoria e anche errata nella definizione degli oneri probatori delle parti per quanto concerne il gemello L.
Innanzitutto la stessa Corte di Cassazione, nella decisione a commento, dà atto della “particolarità della vicenda” e del fatto, sicuramente non trascurabile, che il reparto di neonatologia in questione era risultato infetto e che, oltre alla morte dei due gemelli G. e L., vi furono altri 5 decessi.
A fronte della circostanza che tutto il reparto di neonatologia era risultato infetto, il Giudice di Appello ha errato ad affermare che “l’infezione si acquisisca soltanto mediante tubi e cateteri”, senza nessuna base scientifica, ed escludendo così facendo la tesi della contrazione dell’infezione per contatto o attraverso altre vie.
Per quale causa sarebbe allora deceduto il secondo gemello?
Pare anche che il Giudice di Appello non abbia dato conto del ragionamento controfattuale: ovverosia per quale causa sarebbe allora deceduto il secondo gemello? Se il reparto di neonatologia non fosse risultato infetto, il secondo gemello sarebbe deceduto?
E ancora, è del tutto contrario ai principi della materia ritenere che i genitori delle vittime avrebbero dovuto provare che la l’infezione derivava da cause diverse rispetto a intubazioni/cateteri. La Corte di Appello ha errato in punto di prova del nesso di causalità perché ha utilizzato il criterio “della certezza” e non il modello fondato sul giudizio di probabilità logica, o del più probabile che non.
Alla stregua del criterio del più probabile che non, andava verificato se il comportamento doveroso che la struttura sanitaria avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l’evento lesivo.
Accertato che l’infezione aveva colpito tutto il reparto di neonatologia, e che era di origine nosocomiale, la struttura doveva dimostrare di aver posto in essere, e rispettato, le più idonee ed efficaci misure, attinenti all’attuazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione di ambienti e materiali, pulizia dei locali, disinfestazione della biancheria e trattamento dei rifiuti. Invece, nel caso concreto, è stata considerata esaustiva la sterilità di “tubi endotracheali” e “cateteri ombelicali”.
Avv. Emanuela Foligno