Guard rail non conforme e responsabilità dell’ANAS

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La vicenda trae origine da un incidente mortale causato dalla non conformità del guard rail (privo della parte arrotondata). La Corte di Cassazione riassume i principi di responsabilità inerenti la manutenzione della strada (Cassazione Civile, sez. III, 3 maggio 2024, n. 11950).

Il fatto

La vittima perde il controllo del proprio veicolo e si schianta contro il guard rail che, privo della parte arrotondata non continua, penetra nell’abitacolo e uccide il conducente.

I familiari della vittima chiamano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, l’ANAS onde vederne riconosciuta la corresponsabilità del sinistro ex art. 2051 c.c. poiché non aveva curato la manutenzione del guard rail il cui stato avrebbe, quantomeno in parte, determinato il decesso dell’automobilista. Il Tribunale rigetta la domanda attribuendo la esclusiva responsabilità dell’evento alla stessa vittima.

La Corte d’Appello di Bologna, invece, all’esito di CTU, dichiara la corresponsabilità di Anas per il 30% e la condanna al risarcimento di circa €150.000. La Corte, inoltre, rigetta l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata (per la prima volta in appello) da Anas e fondata sul fatto che il guard rail in questione risulterebbe posto su un tratto di strada di proprietà del Comune di Modena.

La vicenda approda in Cassazione

La Suprema Corte conferma la sentenza di secondo grado. Innanzitutto perché corretta nel rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione di Anas, sul presupposto che mai nel corso del giudizio di primo grado la convenuta avesse contestato l’esistenza del rapporto di custodia che, quale gestore, aveva rispetto al bene. In secondo luogo perché corretta nell’applicazione delle norme sulla responsabilità per custodia.

Viene rammentato che la “custodia” esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della rete stradale (difatti vi sono già precedenti in tal senso riferiti agli spazi laterali alle carreggiate, alle banchine, ecc.).

Il custode della strada deve, pertanto, svolgere adeguati interventi di manutenzione sia sulle carreggiate, sia sulle barriere laterali. Diversamente non vi è rispetto dei principi di responsabilità per custodia, né delle norme specifiche riguardanti determinati standard di sicurezza.

Inadeguatezza del guad rail

Venendo al danno derivante dalla assenza o inadeguatezza delle barriere laterali della strada, il fatto che alla causazione dell’evento lesivo abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non integra automaticamente il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo (in tale specifico senso viene menzionata Cass. n. 26527/2020).

I guard rail hanno una funzione fondamentale: da un lato, di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva; dall’altro, di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta. Nel nostro ordinamento, la progettazione, la validazione e l’installazione delle barriere stradali di sicurezza ha formato oggetto, dapprima, del D.M. n. 223 del 1992 e, poi, dal D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari. Attualmente, i guard rail installati in Italia e in tutta l’Unione Europea sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dalla norma armonizzata UNI EN 1317.

Art 14 del Codice della Strada

Ciò posto, sebbene non esistano specifiche norme che impongano misure di sicurezza riferibili alla rete stradale, non significa che l’Ente custode della strada (Anas, Comune, Provincia) sia esonerato dal valutare ai sensi dell’art. 14 del codice della strada, se quella strada costituisca un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).

Ergo, calando il tutto nel concreto, la accertata discontinuità del guard rail, costituito da due segmenti separati da un ampio varco di circa 8/9 metri e le caratteristiche della barriera di protezione in questione, priva in particolare di arrotondamento nella parte iniziale nel secondo tratto, hanno concorso in modo evidente nella causazione del sinistro: a causa dell’interruzione della barriera stradale, questa non solo non è stata in grado di assolvere alla funzione contenitiva, ma è divenuta essa stessa causa diretta dell’evento mortale, determinando l’intrusione del segmento del secondo tratto di guard-rail nell’abitacolo del veicolo; egualmente ha concorso anche la condotta di guida ad elevata velocità della vittima.

Per tali ragioni è del tutto corretta la decisione della Corte di Appello.

Avv. Emanuela Foligno

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