Che cosa succede quando iniziamo una causa per responsabilità medica contestando un determinato errore sanitario, ma nel corso del processo la CTU individua un profilo di colpa completamente diverso?
Rischiamo di vedere respinta la domanda risarcitoria perché abbiamo modificato la prospettazione iniziale? Siamo di fronte a una mutatio libelli vietata oppure a una legittima precisazione delle responsabilità?
Prendendo spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 13076 del 6 maggio 2026, affrontiamo una questione di grande rilevanza pratica nel contenzioso sanitario.
Il caso riguarda una gestante che contrae la toxoplasmosi durante la gravidanza e dà alla luce un bambino affetto da gravi patologie. I genitori agiscono in giudizio contestando l‘erronea interruzione della terapia antibiotica, ma nel corso del processo emerge un differente profilo di responsabilità, legato al mancato coordinamento tra i sanitari.
Esaminiamo il principio affermato dalla Suprema Corte: l’emersione, attraverso la CTU, di ulteriori o differenti profili di colpa non determina necessariamente una domanda nuova, quando rimangono immutati la vicenda sanitaria e il fondamento della pretesa risarcitoria.
Approfondiamo inoltre il rapporto tra onere di allegazione, conoscenze tecniche esigibili dal paziente e asimmetria informativa rispetto alla struttura sanitaria.
Una pronuncia particolarmente interessante per gli avvocati che si occupano di responsabilità medica e risarcimento del danno, soprattutto quando le risultanze della consulenza tecnica modificano la ricostruzione iniziale degli errori professionali.
Avv. Francesco Carraro




