Integra il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza la condotta del richiedente che ometta di comunicare all’INPS di essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, risultando del tutto irrilevante l’eventuale assenza, all’interno del modulo prestampato, di un apposito spazio grafico destinato a tale dichiarazione. Allo stesso modo, l’essersi rivolti a un Centro di assistenza fiscale (CAF) per la compilazione della domanda non esclude il dolo specifico né consente di invocare la buona fede, poiché i requisiti normativi per accedere al sussidio integrano il precetto penale e la loro mancata conoscenza ricade nel divieto di cui all’art. 5 c.p.
A ribadire il perimetro punitivo della fattispecie è la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 22 ottobre 2026 (udienza del 22 settembre 2026, R.G.N. 19633/2026, Pres. Di Stasi, Rel. Corbo; conf. P.M. Bertolini), che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’imputata condannata nei due gradi di merito per aver taciuto il proprio stato detentivo al momento della richiesta del beneficio (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 22 ottobre 2026, n. 37226).
La vicenda processuale
Il caso trae origine dalla condanna a dieci mesi e venti giorni di reclusione inflitta in sede di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Roma — e confermata dalla Corte d’Appello capitolina nel febbraio 2026 — nei confronti di una donna (P.M.) imputata del delitto di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019). Secondo quanto accertato dai giudici di merito, nel presentare la domanda per il reddito di cittadinanza nel febbraio 2021, la richiedente aveva omesso di dichiarare all’INPS di essere stata sottoposta a custodia cautelare in carcere nel marzo 2020 e di trovarsi, dall’aprile 2020 fino all’ottobre 2021, agli arresti domiciliari, percependo così indebitamente l’emolumento.
Nel ricorrere in Cassazione, la difesa ha contestato sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato: sotto il primo profilo, ha lamentato la mancata acquisizione agli atti del modello ministeriale prestampato (essendo stata esaminata la sola Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE), sostenendo l’impossibilità di verificare l’esistenza di uno specifico riquadro (“quadro C”) dedicato alle misure cautelari; sotto il secondo profilo, ha invocato la buona fede e l’errore scusabile ex art. 5 c.p., asserendo che l’imputata si era affidata a un CAF per la presentazione della pratica di reddito di cittadinanza e che, in quell’occasione, aveva persino dichiarato verbalmente agli operatori di essere agli arresti domiciliari per poter “saltare la fila” rispetto agli altri utenti in attesa.
L’irrilevanza del modulo prestampato sull’elemento oggettivo
La Suprema Corte respinge su tutta la linea la ricostruzione difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato. Quanto alla materialità della condotta omissiva, il Collegio osserva anzitutto che l’assenza di qualsiasi allegazione circa lo stato di detenzione domiciliare all’interno del fascicolo della domanda costituisce un dato fattuale incontrovertibile, già accertato dai giudici di merito e non contestato con una specifica censura di travisamento della prova.
Soprattutto, gli Ermellini fissano un principio netto in merito al rapporto tra obbligo informativo e modulistica amministrativa: l’asserita mancanza, nel modello utilizzato per l’istanza, di uno spazio specificamente preordinato a raccogliere la dichiarazione sullo stato detentivo non incide in alcun modo sulla configurabilità del reato. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 punisce infatti chiunque, al fine di ottenere il beneficio, renda dichiarazioni false ovvero “ometta informazioni dovute“, senza che l’utilizzo o la struttura grafica del modulo predisposto dall’INPS assurga a elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. A fronte di una causa ostativa o riduttiva del beneficio prevista dalla legge, l’onere di comunicazione grava integralmente sul richiedente a prescindere dall’impostazione dei formulari.
Il filtro del CAF non esclude il dolo: l’errore cade sulla legge penale
Altrettanto rigorosa è la risposta della Terza Sezione sul versante dell’elemento psicologico del reato. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (tra cui Cass., Sez. II, n. 23265/2024), la Corte ribadisce che le disposizioni dell’art. 2 del d.l. n. 4/2019 — che fissano i requisiti soggettivi, positivi e negativi, per accedere al reddito di cittadinanza — costituiscono norme integratrici del precetto penale sanzionato dal successivo art. 7.
Ne consegue che l’ignoranza o l’errore circa la rilevanza ostativa dello stato di detenzione cautelare non configura un errore su legge extrapenale (art. 47, comma 3, c.p.), bensì un vero e proprio errore sulla legge penale (art. 5 c.p.), come tale inidoneo a escludere il dolo. Né può invocarsi, nella specie, l’inevitabilità dell’ignoranza secondo i canoni della sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale: la disciplina sul reddito di cittadinanza non presenta alcun connotato di cripticità od oscurità testuale ed era ampiamente nota al pubblico sin dalla sua entrata in vigore nel 2019, ben due anni prima della presentazione della domanda incriminata.
Priva di qualsiasi pregio, infine, è la tesi dell’affidamento riposto nell’intermediazione del CAF: la circostanza di aver riferito oralmente agli sportellisti la propria sottoposizione agli arresti domiciliari per ottenere priorità allo sportello per la compilazione del reddito di cittadinanza è rimasta una mera asserzione priva di riscontri probatori, inidonea a scalfire la sussistenza del dolo specifico e a trasferire sull’intermediario la responsabilità penale per la completezza e veridicità delle informazioni trasmesse all’ente previdenziale.
La massima
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è irrilevante l’eventuale assenza, nel modulo di domanda, di uno spazio specificamente destinato all’indicazione dello stato detentivo o di sottoposizione a misura cautelare del richiedente, atteso che la norma incriminatrice sanziona l’omissione di informazioni dovute senza annoverare l’utilizzo del modulo predisposto dall’INPS tra gli elementi costitutivi della fattispecie.
Sul piano soggettivo, l’ignoranza o l’errore circa i requisiti richiesti dall’art. 2 del citato d.l. n. 4 del 2019 si risolve in un errore su legge penale ex art. 5 c.p., integrando tale disposizione il precetto penale e non presentando la normativa connotati di oscurità tali da rendere scusabile l’ignoranza, né potendosi desumere la buona fede del richiedente dalla mera circostanza di essersi avvalso dell’assistenza di un CAF.
Avv. Sabrina Caporale






