Il tema del reddito di cittadinanza torna al centro dell’attenzione con una recente pronuncia della Cassazione. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte annulla senza rinvio la condanna inflitta a un beneficiario del reddito di cittadinanza che aveva omesso di comunicare all’INPS la propria sottoposizione a misura cautelare custodiale, affermando che tale condotta non costituisce reato perché il fatto non sussiste (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 27 maggio 2026, n. 19247).
Il caso
Un uomo era stato condannato — con pena ridotta in appello a un anno di reclusione — per il reato di cui all’art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, per aver omesso di comunicare, successivamente all’ottenimento del reddito di cittadinanza, di essere stato sottoposto a misura cautelare custodiale con ordinanza del Tribunale di Palermo del 15 agosto 2020. La difesa aveva evidenziato che al momento della presentazione della domanda l’imputato non era sottoposto ad alcuna misura cautelare — e dunque era stato legittimamente ammesso al beneficio — e che la misura era un evento sopravvenuto; aveva altresì sottolineato l’oggettiva impossibilità materiale, per un soggetto in stato di custodia cautelare, di accedere ai canali informatici o agli uffici competenti per effettuare la comunicazione.
Il quadro normativo: due reati distinti e un meccanismo automatico di sospensione
La Cassazione ricostruisce con precisione il sistema sanzionatorio del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4. L’art. 7 prevede due distinte fattispecie di reato:
- Comma 1: la condotta fraudolenta nella fase genetica di accesso al beneficio — false dichiarazioni, documenti falsi, omissione di informazioni dovute al momento della domanda — punita con la reclusione da due a sei anni.
- Comma 2: l’omessa comunicazione, nella fase successiva al riconoscimento del beneficio, delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, entro i termini di legge — punita con la reclusione da uno a tre anni.
Entrambe sono reati di condotta e di pericolo, posti a presidio dell’erario contro dichiarazioni mendaci o omissioni relative alla situazione patrimoniale, reddituale e personale dei beneficiari, nel solco del principio antielusivo riconducibile all’art. 53 Cost. Come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 49686 del 13 luglio 2023, le omesse o false indicazioni sono penalmente rilevanti solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore.
Il punto decisivo: la sottoposizione a misura cautelare causa sospensione, non revoca del reddito di cittadinanza
Il nucleo della decisione ruota attorno alla distinzione tra revoca/riduzione del reddito di cittadinanza e sospensione dello stesso. L’art. 7-ter del medesimo D.L. — rubricato “Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale” — disciplina specificamente l’ipotesi della sottoposizione del beneficiario a misura cautelare personale, prevedendo la sospensione automatica dell’erogazione.
Il meccanismo è fondamentale: il legislatore ha attribuito l’obbligo di attivare la sospensione non al beneficiario, bensì al giudice che dispone la misura cautelare, il quale è tenuto a invitare l’indagato — nel primo atto cui è presente — a dichiarare se goda del reddito di cittadinanza, e a comunicare entro quindici giorni i provvedimenti di sospensione all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di gestione. Il beneficiario non è quindi gravato da alcun obbligo di comunicazione all’ente erogatore.
Ne consegue che l’omessa comunicazione dell’assoggettamento a misura cautelare non rientra nel novero delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio” di cui all’art. 7, comma 2: la misura cautelare non causa revoca né riduzione del reddito di cittadinanza, bensì la sua sospensione, secondo un meccanismo automatico attivato dall’autorità giudiziaria. Il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice è dunque strutturalmente insussistente rispetto a tale condotta.
La continuità con il precedente del 2025
La decisione si pone in perfetta continuità con Cass. Sez. III, n. 19873 del 4 febbraio 2025, che aveva per prima affermato questo principio, ora ribadito ed applicato al caso concreto. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con la formula dell’annullamento per insussistenza del fatto, che — diversamente dall’inammissibilità suggerita dalla Procura Generale — riconosce la piena valenza liberatoria della pronuncia.
Rilievi pratici
La sentenza delimita con chiarezza i confini della rilevanza penale delle omissioni del beneficiario del reddito di cittadinanza nella fase successiva al suo riconoscimento.
Sono penalmente rilevanti ex art. 7, comma 2, solo le omesse comunicazioni di informazioni che incidono sull’an o sul quantum del beneficio, causandone la revoca o la riduzione; non sono, invece, penalmente rilevanti le omissioni relative a circostanze che il legislatore ha già presidiato con un meccanismo automatico di sospensione demandato all’autorità giudiziaria, sottraendo tale obbligo alla sfera di azione del beneficiario.
Il principio si applica a tutte le situazioni in cui la norma speciale attribuisce ad altri soggetti istituzionali — e non al beneficiario — l’obbligo di attivare il meccanismo di tutela dell’erario
Benché il reddito di cittadinanza sia stato abolito e sostituito dall’Assegno di Inclusione (D.L. 48/2023), la pronuncia conserva piena attualità per i procedimenti penali pendenti relativi alle condotte commesse nella vigenza della disciplina abrogata, nonché come criterio interpretativo per le analoghe disposizioni sanzionatorie che regolano le nuove misure di sostegno al reddito.
Avv. Sabrina Caporale





