Con l’ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2026, la Corte di Cassazione solleva i nodi interpretativi sull’art. 15 della legge Gelli-Bianco: l’inosservanza dell’obbligo di affidare la perizia a un collegio medico-legale e specialistico quindi una CTU monocratica integra una nullità relativa (sanabile se non eccepita subito) o un vizio assoluto e insanabile rilevabile d’ufficio?
Il rispetto del principio della collegialità qualificata nell’accertamento tecnico in materia di responsabilità sanitaria (art. 15 della Legge n. 24/2017) è al centro di una rimessione ai massimi vertici nomofilattici. Con l’ordinanza interlocutoria depositata il 29 ottobre 2026 (udienza camerale del 14 luglio 2026, R.G.N. 20904/2024, Pres. Scarano, Rel. Spaziani), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha infatti disposto la trasmissione del ricorso alla Pubblica Udienza, ravvisando la necessità di chiarire definitivamente la natura, il regime di rilevabilità e l’attitudine a propagarsi agli atti successivi della nullità derivante dal conferimento dell’incarico peritale a un unico consulente medico-legale anziché a un collegio composto anche dallo specialista della disciplina coinvolta (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 ottobre 2026, n. 28100)
I fatti di causa e il contrasto interpretativo
La controversia trae origine da un’azione risarcitoria promossa da un paziente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli per aver contratto il virus dell’epatite C a seguito di un intervento di angioplastica. Svolto un accertamento tecnico preventivo (ATP) affidato unicamente a un medico-legale — nonostante l’espressa richiesta dell’azienda di…





