Si fa seguito all’intervista del 2018 alla sig.ra Daniela Balestra, Presidente dell’Associazione Arca 2000, che ringraziamo per quanto fatto per gli animali che necessitano di cure e per avere portato alla luce – per prima – il problema della malasanità veterinaria in Italia, per aggiornare sugli sviluppi relativi alla norma in argomento.
Applicazione della legge Gelli-Bianco in sanità veterinaria
Legge 08/03/2017, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale 17/03/2017, n. 64) – cd. LEGGE GELLI
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La summenzionata Legge riguarda anche la sanità veterinaria seppur esclusivamente nell’ambito civile del risarcimento del danno in quanto, in quello penale, prevalgono gli art. 544 bis e ter del codice penale che prevedono che la morte o la lesione all’animale sia stata causata per crudeltà o senza necessità.
Questo fa sì che, purtroppo, sia molto difficile veder riconosciuto dal Giudice il reato di maltrattamento ed uccisione di animali da parte di un veterinario.
Legge Gelli-Bianco e applicazione nei casi di malasanità veterinaria
Ma vediamo alcune delle norme inserite nella legge Gelli-Bianco (ovviamente non esaustive) che possono essere utili nei casi di malasanità veterinaria.
In primo luogo, con l’art. 4 “Trasparenza dei dati”, si stabilisce che
- Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.
Con l’art. 5 “Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida”
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.
In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Le Linee di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani
A fronte dell’articolo di detta disposizione legislativa, nel marzo 2019, la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI) ha emanato le “Linee di indirizzo relative agli aspetti organizzativi, strutturali, procedurali, strumentali e di personale operativo per l’erogazione di adeguate prestazioni medico veterinarie nelle strutture per animali d’affezione” per l’adeguatezza delle prestazioni rese in termini di mezzi, personale e strumenti nelle strutture medico veterinarie per animali d’affezione, in relazione alla tipologia della struttura stessa e in coerenza con il Codice Deontologico e il Codice Europeo di Buone Pratiche Veterinarie.
La FNOVI con questo documento ha inteso espandere le previsioni di buona prassi da applicare doverosamente nelle strutture medico veterinarie.
Le linee di indirizzo sono norme di carattere generale che i veterinari devono seguire, un adempimento ad un atto istituzionale, preliminare alla definizione di “linee guida” di carattere più circoscritto su vari argomenti così come indicato dalla Legge Gelli (solo per fare alcuni esempi: trasfusioni, uso antibiotici, vaccinazioni, specifiche patologie etc etc) alcune linee guida sono già state predisposte altre ancora da predisporre). Giova ricordare che, laddove non vi siano specifiche linee guida, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
L’utilità delle Linee di indirizzo trova fondamento nella Legge sulla responsabilità professionale sanitaria, in forza della quale la FNOVI è entrata, nel 2018, nell’Osservatorio delle Buone Pratiche presso Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).
Entriamo ora nel merito di alcune disposizioni previste dalle suddette Linee di Indirizzo che, nel campo veterinario, rivestono un ruolo fondamentale.
Il consenso informato
Il consenso informato, oltre ad essere previsto dall’art. 29 del codice deontologico, è dettagliatamente indicato nelle suddette Linee di indirizzo del 2019 che stabiliscono che tale Consenso o dissenso informato deve essere previsto per ogni procedura diagnostica, clinica e chirurgica che comporti rischi.
“Il consenso deve essere documentato, letto e spiegato al proprietario/detentore dell’animale e firmato per accettazione dallo stesso. Tale consenso o dissenso in forma scritta è l’unico che ha valore documentale. Tale documento non deve essere generico, ma deve riguardare:
- La situazione clinica obiettiva riscontrata;
- La descrizione dell’intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione;
- Le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche;
- Le tecniche e i materiali impiegati;
- I benefici attesi;
- I rischi presunti;
- Le eventuali complicanze;
- Le indicazioni che devono essere seguite dai proprietari per evitare complicazioni successive all’atto medico”.
- Scarico di responsabilità nel caso di mancata accettazione di esami diagnostici, intervento chirurgico o altra procedura nonché per la richiesta di dimissioni contro il parere medico.
La tenuta della cartella clinica
Troviamo inoltre una descrizione circa la tenuta della cartella clinica, “Deve essere in atto una procedura di archiviazione dati dei proprietari e dei relativi animali, di tipo cartaceo, digitale o misto, in cui vengano riportati almeno i seguenti dati:
- nome e cognome del proprietario con codice fiscale
- indirizzo
- numero di telefono
- dati paziente: o nome o specie o razza o sesso o età̀ o codice identificativo ove previsto
- data e descrizione delle visite effettuate
- data e descrizione delle vaccinazioni effettuate (con riferimento al lotto di vaccino utilizzato)
- eventuali reazioni avverse a farmaci
- informazioni cliniche su esami precedenti ed interventi chirurgici
Importante inoltre evidenziare che “Per procedure chirurgiche, anestesiologiche e /o specialistiche vanno predisposte apposite schede”.
Inoltre, è bene sapere che “Durante il ricovero deve essere sempre presente nella struttura almeno un Medico Veterinario e che per ogni paziente ricoverato deve essere compilata una cartella di degenza dove registrare i parametri basali e le prestazioni erogate”.
Sempre nelle Linee di indirizzo troviamo, oltre alla descrizione degli aspetti strutturali, della strumentazione e delle necessarie procedure, la disposizione per cui, in relazione alla Chirurgia maggiore o specialistica o mininvasiva elettiva, “il personale operativo deve comprendere un medico veterinario dedicato alla chirurgia con aiuto chirurgo (uno o più medici veterinari a seconda della complessità dell’intervento) ed un medico veterinario dedicato all’anestesia”.
Ci sarebbero altre importanti cose da analizzare in merito alle disposizioni richiamate ma invitiamo il lettore a prenderne direttamente attenta visione, rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
dott.ssa Loredana Claudia Renaudo
Amministratrice gruppo Fb “Cronache di malasanità veterinaria“