La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini della responsabilità delle strutture sanitarie e riabilitative per gli atti autolesivi o suicidari dei pazienti. Nel caso del suicidio del paziente in una struttura riabilitativa, la Cassazione esclude la responsabilità della struttura sanitaria rilevando l’assenza di concreti segnali di allarme che rendessero prevedibile l’evento. La Suprema Corte ribadisce che, in assenza di concreti segnali premonitori e a fronte dell’imprevedibilità dell’evento, viene meno il nesso di causalità tra la condotta omissiva della struttura e il decesso, rendendo irrilevanti le eventuali lacune nella cartella clinica (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 6 maggio 2026, n. 13073).
ll suicidio del paziente nella struttura riabilitativa e la vicenda processuale
Il caso esaminato trae origine dal tragico decesso di un paziente, ricoverato presso un centro clinico per i disturbi della personalità e delle dipendenze in regime di misura alternativa alla detenzione. Il paziente, allontanatosi brevemente dalla struttura nei mesi precedenti e poi riammesso su sua richiesta, perdeva la vita precipitando dal tetto dell’edificio da un’altezza di circa dieci metri.
I congiunti della vittima (genitori e fratello) agivano in giudizio contro la struttura (e la relativa compagnia assicurativa) per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis, imputando l’evento a una negligente sorveglianza e all’omessa somministrazione della terapia farmacologica.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano rigettavano le domande risarcitorie. I giudici di merito escludevano la responsabilità della struttura valorizzando l’imprevedibilità della condotta (sia in merito alle modalità che all’intento suicidario), l’assenza di concreti e attuali segnali premonitori, la natura “aperta” della struttura (orientata al reinserimento sociale e non alla stretta detenzione) e la correttezza della terapia impostata.
Il vaglio della Cassazione: qualificazione dell’azione e giudicato interno
I familiari ricorrevano in Cassazione lamentando, in primo luogo, una violazione del giudicato interno: a loro avviso, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente riqualificato la responsabilità della clinica come extracontrattuale, sebbene il giudice di prime cure l’avesse qualificata come contrattuale.
Gli Ermellini hanno respinto la censura chiarendo un importante principio processuale: l’impugnazione di una sentenza che ha rigettato in toto la domanda riapre la cognizione del giudice di appello sull’intera questione. Pertanto, il giudice dell’impugnazione recupera il potere di riconsiderare e riqualificare giuridicamente la fattispecie, senza che si formi alcun giudicato sulla mera “qualificazione” avulsa dal dispositivo. In ogni caso, precisa la Corte, che si tratti di responsabilità contrattuale o aquiliana, permane in capo agli attori l’onere ineludibile di provare il nesso di causa tra la dedotta condotta omissiva e l’evento.
Il danno iure hereditatis e l’onere di allegazione
Un altro profilo di interesse riguarda la deduzione del danno iure hereditatis. La Cassazione ha confermato la statuizione della Corte d’Appello che aveva rilevato la genericità della domanda formulata in primo grado. Nell’atto di citazione, infatti, gli attori si erano limitati ad allegare chiaramente solo il danno biologico personale e la perdita del rapporto parentale (iure proprio), omettendo di specificare i fatti costitutivi del presunto diritto risarcitorio acquisito in via ereditaria.
La tenuta della cartella clinica e il principio di “vicinanza della prova”
Particolarmente rilevante è il passaggio dell’ordinanza dedicato al riparto degli oneri probatori. I ricorrenti lamentavano che la Corte territoriale non avesse applicato il principio della “vicinanza della prova” a fronte di supposte lacune nella cartella clinica e della presunta mancata somministrazione di alcuni farmaci (risultati assenti negli esami tossicologici post-mortem).
La Suprema Corte ha tuttavia neutralizzato questa argomentazione basandosi sul difetto del nesso eziologico: la prova di un inadempimento nella compilazione della cartella o nella somministrazione di una terapia diventa del tutto irrilevante (e non idonea a invertire l’onere probatorio a carico della struttura) laddove la ratio decidendi della sentenza si fondi sull’incertezza e sull’imprevedibilità assoluta dell’evento suicidario.
In altre parole, se l’atto anticonservativo (raggiungere il tetto tramite un lucernario per lanciarsi) risulta imprevedibile e avulso da avvisaglie cliniche, l’eventuale lacuna documentale non può essere utilizzata come grimaldello presuntivo per imputare la morte alla struttura.
Con questa pronuncia, la Cassazione riafferma che le strutture sanitarie a carattere riabilitativo non contraggono con il paziente un’obbligazione di “sorveglianza assoluta” tale da trasformarle in garanti contro qualsiasi evento lesivo imprevedibile. Il giudizio di responsabilità medica, anche in ambito psichiatrico, non può prescindere dalla rigorosa dimostrazione di un nesso causale diretto tra l’inadempimento contestato e l’evento, nesso che si interrompe di fronte a gesti repentini, anomali e privi di prodromi clinici allarmanti.
Avv. Sabrina Caporale






