La Corte di Appello rigetta il gravame dell’ASL, confermando la liquidazione del danno per perdita di chance di sopravvivenza del 20%, in relazione al caso di ritardata diagnosi tumorale. Inoltre, viene ribadita l’impossibilità di cumulare il danno da perdita anticipata della vita con quello da chance di sopravvivenza. La Corte di Cassazione conferma la decisione di appello (Cassazione Civile, sez. III, 06/05/2024, n.12279).
La vicenda
L’ASL era stata convenuta in giudizio, unitamente al Ginecologo, dalla paziente per il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo diagnostico relativo a una patologia tumorale dell’utero. Il Tribunale, dopo l’interruzione del giudizio per il decesso di parte attrice, causato dalla malattia, e successiva riassunzione ad opera degli eredi, aveva accolto la domanda, condannando anche la Italiana Assicurazioni Spa, chiamata in garanzia dal medico, a tenere indenne lo stesso.
La Corte di Appello di Lecce respingeva il gravame osservando, in particolare, che: non vi era stata ultrapetizione del giudice di prime cure con l’accoglimento, iure successionis, della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di maggiore sopravvivenza in luogo di quella relativa al danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, posto che la pretesa era stata correlata proprio a quella “probabilità” e non alla “probabilità di guarigione”. Per il resto confermava la liquidazione effettuata dal primo Giudice.
L’intervento di rigetto della Cassazione
L’ASL pone al vaglio della Cassazione il fatto che la Corte di appello avrebbe errato negando l’ultrapetizione in cui si era tradotto l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di maggiore sopravvivenza, essendo stata avanzata la differente domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, ovvero da mancata guarigione, la errata liquidazione del danno.
Gli Ermellini evidenziano che la Corte di Appello ha interpretato la domanda motivando esplicitamente, alla luce del complessivo tenore dell’atto introduttivo, e spiegando che la richiesta risarcitoria era stata correlata alla probabilità di maggiore sopravvivenza, e non di guarigione dal tumore, evocando in questa prospettiva il valore da attribuire per anno di probabile sopravvivenza.
La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al Giudice di merito. Quando il Giudice ha svolto una specifica motivazione ricostruttiva sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, l’errore può attenere, diversamente, al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte.
Ciò non è accaduto, parte ricorrente illustra lacunosi stralci della citazione originaria, ma ne offre – inammissibilmente – una lettura fattuale meramente alternativa e connotata da contraddizione.
Danno da perdita anticipata della vita e danno da perdita di chance
Riguardo la perdita anticipata della vita e la perdita di chance, la Corte di Cassazione richiama i propri precedenti dello scorso anno che hanno delineato la fondamentale distinzione tra le due poste risarcitorie citate:
- in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da “perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell’attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal e pertanto con il congiunto;
- in linea generale, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di (maggiore) sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l’incertezza eventistica, che di quest’ultima costituisce il fondamento logico prim’ancora che giuridico, è stata smentita da quell’evento; ne consegue l’inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da “perdita anticipata della vita” e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell’eziologica certezza della sua riconducibilità all’errore medico, che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo
In questo contesto:
- se la vittima è già deceduta al momento dell’introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis non essendo predicabile, come detto, nell’attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. “Esemplificando: causare la morte d’un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d’un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita; l’unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno.
È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito…In conclusione, nell’ipotesi di un paziente che, al momento dell’introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:- a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell’an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell’anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall’altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
- b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell’an né nel quantum), come danno da perdita di “chances” di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente”;
- se la vittima è ancora vivente al momento della liquidazione del danno, i danni liquidabili non divergono, morfologicamente, da quelli indicati sub 1) se non per il fatto che non saranno gli eredi, ma il paziente stesso, ancora in vita, a invocarne il risarcimento, salvo il diverso profilo del danno morale:
- a) se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell’errore medico, il paziente può pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo).
- b) Se invece è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l’errore medico anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita) e il danno morale da futura morte anticipata, in questo caso sicuramente predicabile (essendo il paziente ancora in vita) a far data dalla acquisizione della relativa consapevolezza”.
- Se la vittima vivente al momento dell’introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno – come nel caso che qui occupa:
- a) se è certo che l’errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell’ipotesi di cui sopra, sub 1.a): il paziente può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico (differenziale), e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, “iure proprio” agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizi…
- b) se è incerto che l’errore medico abbia causato la morte del paziente, il paziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli eredi), un danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”.
Ribaditi e confermati i principi ora esposti, nel caso concreto, non è stata censurata la statuizione di risarcibilità, in sé, del danno da perdita di un apprezzabile chance di maggiore sopravvivenza. È stato dedotto il difetto di autonoma motivazione, da parte della Corte territoriale, in ordine alla liquidazione di tale danno. Ebbene, sulla liquidazione del danno, viene invocata l’applicazione dei criteri per la liquidazione del danno biologico terminale, che invece costituisce fattispecie del tutto differente da quella della perdita di chance.
Gli Ermellini, richiamando Cass. n. 26851 del 2023, dove si è affermato che “stante la ricostruita natura della voce di danno in questione (vi dev’essere “incertezza sull’efficienza causale della condotta illecita “quoad mortem”, ma, al contempo, …certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell’an”), “la valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà… parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo”, evidenziano che nel caso concreto il Collegio di merito ha adottato il diverso criterio equitativo, e nel giudizio di Cassazione, che è a critica vincolata, il motivo, per come formulato, non viene accolto.
Avv. Emanuela Foligno