Danno da perdita anticipata della vita e trasmissibilità iure successionis

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La Suprema Corte si pronunzia nuovamente sul rapporto tra diritti risarcitori iure proprio e iure successionis risarcibili nel caso di responsabilità medica, tra danno da perdita anticipata della vita e perdita di chance.

Il Tribunale e La Corte di Appello decretavano la responsabilità del Medico del servizio di Guardia Medica e riconoscevano una perdita anticipata della vita del paziente causalmente imputabile, fonte di danno reclamabile iure successionis dagli eredi del paziente.
La Suprema Corte di Cassazione, invece, cassa la decisione (Cassazione civ., sez. III, 27 dicembre 2023, n. 35998).

La vicenda

Gli eredi del paziente chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti alla morte, per insufficienza cardiaca, causata dalla colposa condotta del Medico di turno del servizio di Guardia Medica cui la vittima si era rivolta, due giorni prima del decesso, accusando forti dolori allo stomaco, ricevendone solo indicazioni diagnostiche di cattiva digestione.

I Giudici dei due gradi di merito accoglievano la domanda risarcitoria degli eredi, considerando che:

-dalla C.T.U. emergeva che il dolore toracico epigastrico era riconducibile a sindrome coronarica acuta di natura cardiaca; il Medico si era genericamente concentrato sulla patologia digestiva senza esami mirati e senza neppure invio al Pronto Soccorso; il paziente, senza le colpose omissioni avrebbe avuto una elevata possibilità di sopravvivenza, quantificata nell’80%; la sopravvivenza era quantificata in sette anni, tenuto conto delle pregresse condizioni patologiche della vittima, che sei mesi prima dell’evento aveva effettuato una visita cardiologica con cui si erano evidenziate tracce di infarto miocardico e cardiopatia ischemica.

-ne era derivata una perdita anticipata della vita causalmente imputabile alla condotta del Medico e fonte di danno reclamabile iure successionis.

L’azienda Ospedaliera propone la questione, attraverso il ricorso in Cassazione, della possibilità, o meno, di riconoscere il danno da perdita anticipata della vita iure successionis.

Il giudizio di Cassazione

La S.C. preliminarmente chiarisce che il sistema dei danni risarcibili iure successionis e iure proprio non deve essere concettualmente sovrapposto. In generale bisogna distinguere la concorrente liquidazione dei danni patiti dai superstiti direttamente, iure proprio, dal credito dello stesso defunto, per la perdita della vita, verso il responsabile della lesione mortale (e questo credito si trasmette ai congiunti iure successionis).

Nel percorso argomentativo, gli Ermellini richiamano un loro precedente recente (Cass., 19/09/2023, n. 26851), il quale ha indicato che “in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da “perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell’attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico; è possibile discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”.

Quando la vittima è già deceduta al momento dell’introduzione del giudizio da parte degli eredi “non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis”, non essendo predicabile, nell’attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico.

In altri termini, causare la morte di un soggetto ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte di un soggetto di venti anni malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita. L’unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica. Ebbene, tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno.

Dunque, non sono ipotizzabili, in linea generale, sovrapposizioni concettuali tra istituti speculari (chance e perdita anticipata della vita).

Conseguentemente:

1) nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e relazionale); il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto – e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti).

 2) il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà invece risarcito, equitativamente, una volta che vi sia incertezza sull’efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo.

3) il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non saranno né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l’accertamento si sia concluso nel senso dell’esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente (secondo i criteri rispettivamente precisati) alla condotta colpevole dell’agente.

Quindi, in via eccezionale potrebbero esservi ipotesi in cui il Giudice di merito ritenga, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta, esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell’eziologica certezza della sua riconducibilità all’errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo. In questo caso, solo se tale possibilità non sia “una mera speranza”, tale ulteriore e diversa voce di danno risulterà concretamente e limitatamente risarcibile, in via equitativa, al di là e a prescindere dai parametri (sia pur diminuiti percentualmente) relativi al danno biologico e al quello da premorienza.

Avv. Emanuela Foligno

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