La Corte di Cassazione ribadisce l’autonomia delle spese stragiudiziali rispetto alle spese di lite: sono risarcibili come perdita patrimoniale se oggettivamente giustificate. Inammissibili, nel caso di specie, le pretese risarcitorie per la mancata carriera sportiva agonistica della vittima.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23156 depositata il 14 luglio 2026, torna a pronunciarsi su due temi di forte impatto nel contenzioso infortunistico: la natura e la risarcibilità delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale e i rigidi limiti probatori per il riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorativa.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, censurandone l’impostazione in materia di spese stragiudiziali, ma ha blindato il rigetto delle pretese legate alla sfumata carriera sportiva della danneggiata, giudicando inammissibili i relativi motivi di ricorso in quanto volti a sollecitare un riesame del merito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 14 luglio 2026, n. 23156).
Il caso: il grave incidente e la fine del percorso sportivo
La vicenda trae origine da un grave sinistro stradale occorso a una giovane donna che, alla guida del proprio ciclomotore, veniva travolta da un’autovettura che non aveva rispettato il segnale di stop. Oltre a gravi lesioni personali e a una lunga riabilitazione, la vittima lamentava la definitiva interruzione della propria pratica agonistica nel pattinaggio artistico a rotelle a livello internazionale.
Agendo in giudizio, l’attrice aveva richiesto non solo il danno biologico, ma anche il risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante e perdita di capacità lavorativa specifica) per l’impossibilità di proseguire la carriera come atleta professionista e, in prospettiva, come allenatrice. Veniva altresì richiesto il rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute prima dell’instaurazione del contenzioso.
Sia il Tribunale di Vicenza che la Corte d’Appello di Venezia riconoscevano il danno biologico con la massima personalizzazione (proprio in virtù della forzata rinuncia all’agonismo), ma negavano il danno patrimoniale futuro: al momento dell’incidente la ragazza frequentava l’istituto per tecnici di laboratorio e lavorava come cameriera, mentre gli introiti derivanti dallo sport erano modesti e incerti. I giudici di merito negavano inoltre il rimborso delle spese legali stragiudiziali, assimilandole alle ordinarie spese di lite e ritenendole assorbite in queste ultime.
I Principi di Diritto fissati dalla Suprema Corte
Investita della questione, la Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso sulle spese stragiudiziali, dichiarando invece inammissibili le doglianze sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale.
1. Le spese stragiudiziali sono un autonomo “danno emergente”
Gli Ermellini hanno stigmatizzato l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell’assimilare le spese di assistenza stragiudiziale alle spese del giudizio e nel negarne il rimborso sulla base di criteri legati alle tariffe forensi per l’attività processuale.
La Cassazione ribadisce un consolidato principio di diritto: il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di “danno emergente” (ex art. 1223 c.c.) e consiste in un depauperamento del patrimonio del danneggiato causato dall’illecito.
Per valutarne la risarcibilità, il giudice deve compiere un accertamento ex ante: deve porsi nella prospettiva del momento in cui l’attività è stata esercitata; deve verificare se, in quel preciso contesto, l’assistenza legale apparisse necessaria e giustificata, ovvero utile al fine di evitare il giudizio o di garantire una tutela più rapida risolvendo questioni tecniche. L’esborso non è dovuto solo qualora l’attività si riveli del tutto superflua.
Inoltre, il diritto al ristoro sussiste anche a fronte della sola esibizione dei “preavvisi di parcella”, in quanto l’assunzione di un’obbligazione di pagamento costituisce di per sé una posta passiva del patrimonio, pienamente rilevante ai fini del risarcimento.
2. Perdita di chance lavorativa: vietato il riesame dei fatti in Cassazione
La ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di ribaltare il giudizio di merito, sostenendo che i brillanti risultati pregressi e l’impegno agonistico dovessero fungere da presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) circa una sua futura e redditizia carriera come allenatrice professionista (stimata in circa 2.000 euro mensili).
La Terza Sezione ha dichiarato inammissibili i motivi. La Corte d’Appello, con motivazione congrua, aveva accertato che il sinistro non aveva precluso alla vittima la possibilità di lavorare in conformità con il proprio titolo di studio (tecnico di laboratorio), giudicando invece come una prospettiva meramente ipotetica e incerta il consolidamento di una professionalità remunerativa nello sport.
Affinché la perdita di chance sia risarcibile, essa deve presentare i caratteri della apprezzabilità, serietà e consistenza. Avendo i giudici di merito escluso in fatto tali requisiti, la censura della ricorrente si traduceva in una surrettizia richiesta di rivalutazione del materiale probatorio (testimonianze, C.T.U., risultati agonistici), operazione categoricamente inibita in sede di legittimità.
Conclusioni
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo delle spese stragiudiziali, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della pretesa applicando il criterio dell’utilità ex ante dell’attività legale prestata fuori dal processo.
Avv. Sabrina Caporale





