Responsabilità sanitaria e manleva assicurativa, la copertura decorre solo dal pagamento del premio per il singolo presidio

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La Cassazione chiarisce i limiti della manleva assicurativa in caso di polizze stipulate da Aziende Ospedaliere con più sedi: determinante la data di decorrenza specifica legata al versamento del premio (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 giugno 2026, n. 21602).

Il caso

La vicenda processuale trae origine da un tragico caso di malpractice medica. Gli eredi di un paziente, deceduto a seguito di un intervento di colecistectomia in via laparoscopica presso l’ospedale Monaldi di Napoli, convenivano in giudizio l’AORN (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale dei Colli Monaldi Cotugno CTO) per ottenere il risarcimento dei danni. L’Azienda Ospedaliera si costituiva chiamando in garanzia la propria compagnia assicuratrice, affinché la tenesse indenne in caso di condanna.

Mentre in primo e secondo grado i giudici di merito davano ragione agli attori condannando l’AORN al risarcimento e, contestualmente, condannavano la compagnia assicuratrice a manlevare la struttura sanitaria, la vicenda subisce un radicale ribaltamento in sede di legittimità. La compagnia assicuratrice, infatti, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra le altre cose, l’inoperatività della polizza al momento della ricezione della richiesta risarcitoria…

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