Guida sotto stupefacenti e incidente stradale, l’aggravante scatta senza nesso causale

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La Corte di Cassazione chiarisce i criteri applicabili alla guida sotto stupefacenti, precisando che, per l’aggravante prevista dall’art. 187, comma 1-bis, del Codice della Strada in caso di incidente, non è necessario dimostrare uno specifico nesso causale tra l’assunzione della sostanza e il verificarsi del sinistro. È sufficiente che il conducente, già in stato di alterazione psico-fisica, abbia provocato l’incidente stradale.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’articolata sentenza depositata il 16 luglio 2026, torna a pronunciarsi sui reati legati alla circolazione stradale, offrendo importanti coordinate ermeneutiche in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La pronuncia si sofferma su due nodi nevralgici: i criteri di accertamento dello stato di alterazione (nella vigenza della disciplina antecedente alla novella del novembre 2024) e l’esatta configurabilità dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 16 luglio 2026, n. 26681).

Il caso: l’uscita di strada e l’accertamento tossicologico

La vicenda trae origine da un sinistro avvenuto nell’aprile del 2023. Un automobilista, perdendo il controllo della propria vettura, era finito fuori strada rimanendo in bilico su un cordolo in cemento armato ai margini della carreggiata, tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Gli agenti intervenuti sul posto riscontravano nell’uomo un forte stato di stordimento (tale da impedirgli persino di spiegare la dinamica dell’accaduto) e rinvenivano siringhe sui sedili posteriori. I successivi esami ematici in ospedale confermavano la presenza di metadone in quantità significative. A completare il quadro, la testimonianza della figlia dell’imputato, che confermava lo stato di tossicodipendenza del padre e le cure presso il locale SERT.

Condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis del Codice della Strada, l’imputato ricorreva in Cassazione deducendo due censure: la presunta assenza di prova dell’effettivo “stato di alterazione” al momento della guida, imputando lo stordimento allo shock post-incidente; e la mancanza del nesso di causalità tra l’assunzione della sostanza e il verificarsi dell’incidente stradale, contestando l’applicazione della relativa aggravante.

I principi di diritto fissati dalla Suprema Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso giudicandolo in parte infondato e in parte manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire principi di stretta applicazione pratica per gli operatori del diritto.

1. La prova dello “stato di alterazione” (Disciplina previgente)

La Suprema Corte chiarisce preliminarmente una questione di diritto intertemporale. Essendo il fatto avvenuto nell’aprile 2023, trova applicazione la disciplina previgente alla Legge n. 177 del 25 novembre 2024 (che ha recentemente riformato l’art. 187 C.d.S.).

Sotto il vigore della vecchia normativa, a differenza della guida in stato di ebbrezza (ove è sufficiente il superamento delle soglie alcolemiche), per il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti non basta provare l’assunzione pregressa della droga. È necessario un duplice accertamento: l’accertamento tecnico-biologico (la traccia nel sangue); la sussistenza di circostanze sintomatiche che comprovino un effettivo stato di alterazione psico-fisica alla guida.

I giudici di legittimità hanno ritenuto ineccepibile il ragionamento della Corte d’Appello, la quale ha dedotto lo stato di alterazione non solo dai referti clinici (con valori di metadone di 40 mg/nl e 30 mg/nl), ma unendovi elementi sintomatici e indiziari gravissimi: l’incapacità di relazionarsi con gli agenti, il rinvenimento delle siringhe, le dichiarazioni dei familiari e la stessa macroscopica anomalia della condotta di guida.

2. La nozione di “incidente stradale” (Comma 1-bis)

Il passaggio più severo e dirimente dell’ordinanza riguarda l’interpretazione dell’aggravante per aver provocato un sinistro (art. 187, comma 1-bis C.d.S.). La difesa sosteneva che mancasse la prova dell’efficienza causale specifica della droga sulla causazione dello schianto.

La Cassazione smonta questa tesi fissando due regole rigorose:

  • Il concetto di sinistro: Per la configurabilità dell’aggravante, non è necessario che vi siano danni a terzi (persone o cose). È sufficiente l’urto del veicolo contro un ostacolo o, come nel caso di specie, “la sua fuoriuscita dalla sede stradale”. Basta una situazione che costringa il veicolo ad arrestarsi attraverso modalità patologiche, creando una turbativa del traffico.
  • Il nesso causale: Il dettato normativo non richiede la prova che l’incidente sia stato cagionato specificamente dalla condizione di alterazione. La norma colpisce oggettivamente l’evento: è sufficiente che l’incidente sia stato “provocato dal soggetto che si pone alla guida in stato di alterazione”. Non occorre, dunque, alcuna complessa indagine eziologica per dimostrare che, da sobrio, l’imputato non sarebbe uscito di strada.

Conclusioni

L’imputato, stante l’inammissibilità del ricorso, si è visto confermare la condanna (con l’impossibilità di accedere alla conversione della pena a causa proprio dell’aggravante) oltre alla condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

La sentenza n. 26681/2026 si conferma un utile vademecum giurisprudenziale, blindando l’applicazione delle aggravanti stradali e sollevando l’accusa dal gravoso onere di provare una stretta consequenzialità causale tra il vizio tossicologico e il danno materiale.

Avv. Sabrina Caporale

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