Il Tribunale di Roma ha chiarito che in materia di malattie professionali tabellate, la presenza di una patologia preesistente non esclude il diritto all’indennizzo quando l’attività lavorativa abbia svolto un ruolo di concausa efficiente e determinante nell’aggravamento della malattia. In applicazione dell‘art. 41 c.p. e della disciplina INAIL, il giudice riconosce rilevanza causale anche all’attività lavorativa che abbia slatentizzato o aggravato una condizione patologica già esistente (Trib. Roma, sent. n. 7161 del 18/06/2026).
Il caso
La vicenda traeva origine dal ricorso proposto da un infermiere al quale l’INAIL aveva negato il riconoscimento della malattia professionale denunciata, consistente in una patologia del rachide lombare con ernia discale.
Il ricorrente domandava l’accertamento dell’origine professionale della patologia e la conseguente corresponsione dell’indennizzo contemplato dall’art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, nella misura corrispondente ai postumi permanenti accertati.
La costituzione dell’INAIL e la consulenza tecnica d’ufficio
L’Istituto si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza della valutazione espressa in sede amministrativa e domandando il rigetto della domanda.
Il Tribunale disponeva una CTU, il cui esito si rivelava decisivo ai fini della decisione.
Difatti, era emerso che l’ernia discale lombare rientrasse tra le malattie tabellate e che l’attività svolta dal ricorrente, caratterizzata da abituale e sistematica movimentazione manuale dei pazienti per oltre vent’anni, fosse idonea ad attivare la presunzione legale di origine professionale.
L’accertamento del nesso eziologico
Il Tribunale, nel condividere pienamente le conclusioni del CTU, osservava che l’eventuale presenza di una discopatia antecedente non interrompe il nesso causale quando il lavoro abbia aggravato in maniera determinante la condizione clinica.
In particolare, il giudice richiamava il principio della concausalità efficiente e determinante, secondo cui la presenza di una patologia preesistente non esclude il diritto all’indennizzo quando l’attività lavorativa abbia contribuito in maniera efficiente e determinante a causarne l’insorgenza, la slatentizzazione o l’aggravamento.
Nella fattispecie esaminata, l’attività lavorativa aveva, infatti, trasformato una condizione inizialmente silente in una patologia conclamata, sintomatica e funzionalmente invalidante.
Il riconoscimento dell’indennizzo e la condanna dell’INAIL
Ritenendo del tutto attendibili le conclusioni del consulente tecnico, il giudice capitolino dichiarava il diritto del ricorrente a percepire l’indennizzo in capitale per un danno biologico permanente pari al 12%, condannando l’INAIL alla relativa corresponsione, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di lite e della CTU.
Conclusioni
La sentenza richiama un principio di fondamentale importanza nel sistema dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: la preesistenza di una patologia non è di per sé ostativa al riconoscimento della tutela INAIL, qualora l’attività lavorativa abbia inciso in modo efficiente e determinante sulla sua evoluzione clinica.
Il Tribunale, infatti, avvalora il principio della concausalità, riconoscendo che il lavoro può assumere rilevanza causale anche nel caso in cui non costituisca l’unica origine della malattia, bensì ne abbia causato la slatentizzazione o un significativo aggravamento.
La pronuncia assume particolare interesse anche sul piano probatorio, confermando il ruolo centrale della consulenza tecnica d’ufficio nell’accertamento del nesso causale e dimostrando come una motivazione medico-legale rigorosa sia idonea a superare le valutazioni espresse dall’INAIL in sede amministrativa.
Avv. Giusy Sgrò





