Errata refertazione dell’esame, risarcibile solo l’aggravamento causato dalla diagnosi tardiva

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Il Tribunale di Napoli Nord ha chiarito che in tema di responsabilità sanitaria, l’omessa o errata refertazione dell’esame diagnostico integra responsabilità della struttura sanitaria e del medico qualora il ritardo nella diagnosi abbia concretamente inciso sul decorso clinico del paziente, aggravandone le conseguenze lesive. In tali ipotesi, grava sul paziente l’onere di allegare e provare l’inadempimento qualificato e il nesso causale con il danno, mentre incombe sulla struttura e sul sanitario dimostrare l’esatto adempimento ovvero l’irrilevanza causale della condotta. Il risarcimento deve essere limitato al solo danno differenziale effettivamente riconducibile all’errore medico (Trib. Napoli Nord, sent. 1698 del 13/05/2026).

La vicenda

Una donna, dopo essere stata rapinata, riportava un trauma al ginocchio, pertanto veniva sottoposta ad un esame radiografico che veniva refertato come negativo per lesioni ossee. Persistendo la sintomatologia dolorosa, si rivolgeva successivamente ad uno specialista ortopedico che, riesaminando la medesima radiografia, diagnosticava, invece, una frattura composta dell’apice inferiore della rotula, già in fase di consolidazione.

La paziente adiva le vie legali nei confronti della struttura sanitaria privata e del medico radiologo che aveva mal refertato l’esame radiografico del ginocchio.

Per l’attrice, l’errata refertazione dell’esame aveva determinato un ritardo terapeutico, comportando cure meno efficaci, un prolungamento della guarigione e postumi permanenti più gravi rispetto a quelli che si sarebbero verificati in presenza di una diagnosi tempestiva.

Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale originariamente adito, il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.

La struttura sanitaria contestava integralmente la domanda, sostenendo che non fosse stato provato alcun aggravamento causalmente riconducibile alla presunta omissione diagnostica e che le conseguenze lamentate dalla paziente costituissero il naturale sviluppo della lesione originaria.

Anche il medico radiologo negava la sussistenza dell’errore diagnostico e del relativo nesso causale, richiamando, inoltre, il diverso regime della propria responsabilità extracontrattuale. In via subordinata, domandava che, in caso di condanna, la struttura fosse tenuta a manlevarlo ovvero che la responsabilità venisse ripartita tra i convenuti.

L’istruttoria e l’accertamento della responsabilità

Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva una CTU medico-legale collegiale, affidata ad uno specialista in medicina legale e ad uno in ortopedia.

La CTU accertava che la frattura dell’apice della rotula era chiaramente apprezzabile già nella radiografia originariamente eseguita, evidenziando come il radiologo avesse omesso una diagnosi tecnicamente possibile e non avesse disposto altri approfondimenti diagnostici nonostante la persistente sintomatologia della donna.

Per i consulenti, detta omissione e l’errata refertazione dell’esame avevano determinato un ritardo nell’avvio del corretto trattamento ortopedico, un prolungamento dei tempi di guarigione, nonché un aggravamento dei postumi permanenti, con conseguente sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il maggior danno subito dalla paziente.

Muovendo da tali risultanze, il Tribunale affermava che, poiché si trattava di fatti anteriori all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, trovava applicazione la disciplina elaborata sotto la vigenza della Legge Balduzzi.

Il giudice richiamava consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, fondata sul contratto di spedalità e sugli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre quella del medico trova fondamento nel contatto sociale qualificato. Conseguentemente, il paziente è tenuto ad allegare e provare un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a provocare il danno, gravando invece sulla struttura e sul sanitario l’onere di dimostrare l’esatto adempimento o l’irrilevanza causale della condotta.

Dal momento che, nella fattispecie esaminata, tale prova liberatoria non era stata fornita, veniva riconosciuta la responsabilità solidale del medico e della struttura sanitaria.

La liquidazione del danno

Dopo avere accertato la responsabilità dei convenuti, il Tribunale procedeva alla quantificazione del danno mediante applicazione del principio del danno biologico differenziale, limitando il risarcimento al solo aggravamento causalmente riconducibile all’errore diagnostico.

Sulla base delle conclusioni della CTU, il giudice individuava un’invalidità permanente complessiva del 4%, sottolineando che il 2% rappresentava il naturale esito della frattura e che soltanto il restante 2% era imputabile al ritardo diagnostico.

Applicando le tabelle previste dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, il Tribunale liquidava 4.984,77 euro, comprensivi del danno biologico permanente differenziale e del danno biologico temporaneo.

Contrariamente, rigettava la domanda di risarcimento del danno morale, in quanto considerata priva di specifiche allegazioni e prove sull’effettiva incidenza dell’omessa diagnosi sulla vita di relazione della donna.

Allo stesso modo, il Tribunale escludeva il riconoscimento degli interessi compensativi, aderendo al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale tale voce di danno deve essere oggetto di una domanda espressa e puntualmente allegata, riconoscendo, dunque, soltanto gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

L’esito del giudizio e il principio affermato

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice e condannava in solido il medico radiologo e la struttura sanitaria al pagamento di euro 4.984,77, oltre interessi legali e spese di lite. Respingeva, invece, la domanda di manleva proposta dal sanitario nei confronti della struttura e, nei rapporti interni tra i coobbligati, disponeva la ripartizione della responsabilità in egual misura, dal momento che non erano emersi elementi idonei a giustificare una diversa graduazione delle rispettive colpe.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di responsabilità sanitaria, confermando che l’errore diagnostico assume rilievo risarcitorio soltanto qualora venga dimostrato il concreto aggravamento delle condizioni del paziente, ribadendo altresì i principi in tema di riparto dell’onere della prova, danno biologico differenziale e responsabilità solidale della struttura sanitaria per l’operato dei propri sanitari.

Avv. Giusy Sgrò

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