Cade sulla pedana delle poste, deve provare la dinamica dell’incidente

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Una donna è scivolata sulla pedana dell’ufficio postale, ma si è vista respingere la domanda per il risarcimento danni perché per i Giudici non c’erano abbastanza prove sulla dinamica del sinistro.

Infatti è la danneggiata che deve dimostrare l’effettiva dinamica dell’incidente in modo da provare un concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

Anche la Cassazione rigetta il ricorso della vittima (Cassazione civ., sez. III, 27 dicembre 2023, n. 35991).

La vicenda

La danneggiata chiamava a giudizio Poste Italiane S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio riportato in seguito a una caduta, avvenuta sulla pedana esterna di accesso ad un ufficio postale di Parma.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Parma. La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento.

Il ricorso in Cassazione

La donna ricorre in Cassazione lamentando, in sintesi, la errata applicazione delle norme sulla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. La donna sostiene che, nel rigettare la domanda per la mancata specifica allegazione e prova della esatta dinamica dell’incidente, il Tribunale avrebbe violato i principi di diritto imponendo erroneamente alla danneggiata l’onere di dimostrare non solo l’esistenza del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, ma anche quella di individuare la causa dell’evento stesso e, inoltre, implicitamente ritenendo che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., trovi applicazione solo se la cosa in custodia possieda una specifica ed intrinseca idoneità a nuocere.

La Suprema Corte dà atto che la sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto che regolano la materia della responsabilità per i danni causati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. e, in particolare, il relativo assetto degli oneri probatori.

Spetta al danneggiato dimostrare la dinamica dell’incidente

In base ai principi di diritto della materia, spetta all’attore danneggiato dimostrare che l’evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia.

In particolare, la danneggiata sostiene che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a determinare la responsabilità oggettiva di Poste Italiane della rampa sulla quale ella si trovava al momento della caduta, salvo l’onere di quest’ultima di fornire la prova liberatoria dell’eventuale caso fortuito.

Il ragionamento giuridico della danneggiata non è corretto.

La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all’art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, cioè la prova che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.

Non è sufficiente, a tal fine, la prova che l’evento si sia semplicemente verificato in quell’area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.

Nel caso concreto, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell’incidente, è stata correttamente considerata dal Giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

Pertanto, viene esclusa dalla S.C. la dedotta violazione o falsa applicazione dei principi di diritto che regolano la speciale ipotesi di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c..

Avv. Emanuela Foligno

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