Caduta in autobus, quando risponde l’azienda di trasporto?

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Con la sentenza n. 11661 del 20 luglio 2026, il Tribunale di Napoli, II sezione civile, affronta un tema di grande interesse pratico: la responsabilità dell’azienda di trasporto per una caduta in autobus e le lesioni subite dai passeggeri durante il viaggio.

La vicenda riguarda una donna che, mentre si preparava a scendere da un autobus di linea, riportava una frattura al polso sinistro in conseguenza di una frenata improvvisa.
La decisione offre l’occasione per approfondire alcuni aspetti fondamentali della disciplina del trasporto di persone:

  • La responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 1681 del Codice civile;
  • la presunzione di responsabilità dell’azienda di trasporto e la relativa prova liberatoria;
  • l’onere del passeggero di dimostrare l’effettivo svolgimento del trasporto e il collegamento causale tra il viaggio. la caduta in autobus e il danno;
  • il possibile concorso di colpa del viaggiatore e il rilievo delle normali regole di prudenza;
  • l’importanza delle testimonianze e degli altri elementi di prova nella ricostruzione dell’incidente.

La questione decisiva è comprendere quando la presunzione di responsabilità del vettore opera concretamente e quali circostanze possono escluderla. Un approfondimento destinato non soltanto agli avvocati e agli operatori del diritto, ma anche a tutti coloro che utilizzano quotidianamente autobus e mezzi pubblici. Sentenza esaminata: Tribunale di Napoli, sez. II civile, 20 luglio 2026, n. 11661.

Avv. Francesco Carraro

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