TUN o Tabelle di Milano? La sentenza 7008/2026 sul danno non patrimoniale

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La Tabella Unica Nazionale è destinata a diventare il nuovo riferimento generale per la liquidazione del danno alla persona, anche al di fuori del suo ambito di applicazione diretta?

In questo video analizzo la sentenza n. 7008 dell’11 settembre 2026 della X Sezione civile del Tribunale di Milano, pronunciata dal giudice Damiano Spera, particolarmente significativa nel dibattito sul rapporto tra TUN e Tabelle milanesi.
La decisione si colloca nel solco tracciato dalla Cassazione n. 8630/2026, che ha riconosciuto alla TUN il ruolo di parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., anche in via indiretta per fattispecie estranee al suo campo di applicazione normativa e per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Particolare attenzione viene dedicata nel video alle conseguenze pratiche di questo orientamento: quando deve essere utilizzata la TUN, in quali casi il giudice può discostarsene, quale spazio residua per le Tabelle di Milano e come incidono i nuovi criteri sulla liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, con specifico riferimento alla componente biologica, alla sofferenza morale e alla personalizzazione.

La sentenza offre inoltre l’occasione per confrontare concretamente i risultati liquidatori derivanti dai due sistemi e per interrogarsi su un passaggio che interessa direttamente avvocati, magistrati, medici legali e assicuratori: dopo Cass. 8630/2026, quale ruolo resta alle tradizionali Tabelle milanesi?

Avv. Francesco Carraro

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