Legittima difesa, non può invocarla chi ha provocato la situazione di pericolo

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Chi contribuisce volontariamente a creare una situazione di pericolo e decide di proseguire lo scontro non può poi invocare la legittima difesa, neppure nella forma putativa. E, nel giudizio di appello, il consenso dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva deve riferirsi a una specifica pena sostitutiva: una manifestazione generica non è sufficiente.

Sono i due principali profili affrontati dalla Quinta Sezione penale che ha rigettato i ricorsi proposti da due imputati, confermando l’esito della sentenza della Corte d’appello di Venezia (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 23 settembre 2026, n. 34244).

L’aggressione e l’inseguimento nell’androne

La vicenda riguardava la condanna di Z.L. e M.S. per lesioni personali gravi e violazione di domicilio ai danni di un uomo di 76 anni, nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, basata anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, i due imputati avevano assunto sin dall’inizio un atteggiamento aggressivo. Dopo un confronto all’esterno del condominio, M.S. aveva colpito la persona offesa con un calcio e un pugno al volto.

L’uomo aveva quindi iniziato ad arretrare verso l’ingresso dell’edificio, estraendo una pistola dalla tasca. Z.L. lo aveva seguito all’interno dell’androne e, poco dopo, era entrata anche M.S. La successiva dinamica era stata ricostruita dai giudici di merito valorizzando le immagini, le testimonianze e gli accertamenti balistici.

La difesa sosteneva che gli imputati fossero entrati nell’edificio soltanto per disarmare la persona offesa e per proteggersi dall’arma. La Cassazione ha però ritenuto che i ricorsi non si confrontassero adeguatamente con la ricostruzione posta a fondamento delle decisioni di merito, in particolare con l’aggressione iniziale e con il fatto che la persona offesa stesse arretrando mentre gli imputati avanzavano verso di lei.

Legittima difesa, anche putativa, esclusa

La Corte ha ribadito che la legittima difesa opera soltanto quando l’agente sia costretto a reagire a un pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Non può invece essere invocata da chi abbia dato origine alla situazione di pericolo o l’abbia volontariamente affrontata, accettando il rischio di subirne le conseguenze.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano logicamente valorizzato l’atteggiamento aggressivo iniziale dei due imputati, l’arretramento della persona offesa e la scelta di seguirla all’interno del condominio. L’estrazione della pistola, avvenuta dopo le percosse e mentre l’uomo si ritirava, non è stata ritenuta sufficiente a trasformare la condotta degli imputati in una reazione difensiva.

La stessa conclusione è stata raggiunta per la legittima difesa putativa. L’errore sulla sussistenza dei presupposti della scriminante deve trovare una giustificazione in una situazione concreta e obiettiva, idonea a indurre ragionevolmente l’agente a ritenere attuale un’offesa ingiusta. Secondo la Cassazione, le circostanze accertate — l’aggressione iniziale, il movimento all’indietro della persona offesa e l’assenza di elementi idonei a dimostrare spari all’esterno — non consentivano di ravvisare un errore scusabile.

L’estrazione dell’arma non interrompe il nesso causale

È stata respinta anche la tesi secondo cui l’estrazione della pistola avrebbe costituito una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a interrompere il nesso causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.

La causa sopravvenuta rilevante ai fini dell’interruzione del nesso deve inserirsi nel processo causale in modo completamente atipico, anomalo ed eccezionale. Nel caso concreto, l’estrazione e l’esibizione dell’arma erano immediatamente successive all’aggressione e non risultavano accompagnate da ulteriori gesti violenti da parte della persona offesa. Per la Corte, tali condotte non rappresentavano una deviazione imprevedibile rispetto alla sequenza causale avviata dall’aggressione iniziale.

Minorata difesa: rilevano età, ora e isolamento

La Quinta Sezione ha confermato anche l’aggravante della minorata difesa prevista dall’art. 61, n. 5, c.p.

I giudici di merito avevano valorizzato l’età avanzata della persona offesa, il fatto che si trovasse sola, l’orario notturno, il buio e l’isolamento del luogo. Per la Cassazione, questi elementi descrivevano una situazione concreta di maggiore vulnerabilità, della quale gli imputati avevano approfittato.

Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, il fatto che la persona offesa fosse armata o avesse successivamente reagito. La reazione del soggetto passivo, in quanto situazione occasionale e successiva, non elimina la maggiore offensività della condotta iniziale quando le condizioni di vulnerabilità erano già presenti e concretamente sfruttate.

La Corte ha ricordato che, ai fini dell’aggravante, non è necessaria una totale impossibilità di difendersi: è sufficiente che la difesa sia stata concretamente ostacolata da specifiche circostanze di tempo, luogo o persona.

Pene sostitutive in appello: il consenso non può essere generico

Uno dei motivi di ricorso riguardava la richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata in appello da Z.L. Il difensore era munito di procura speciale, ma il consenso dell’imputato era stato espresso in termini generici, senza indicare quale pena sostitutiva dovesse essere applicata.

La Corte d’appello aveva ritenuto la richiesta inammissibile e la Cassazione ha confermato la decisione.

L’art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p. consente all’imputato, personalmente o tramite procuratore speciale, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall’art. 53 della legge n. 689/1981. La disciplina deve essere letta insieme all’art. 58, comma 3, della stessa legge, secondo cui la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità possono essere applicati soltanto con il consenso dell’imputato.

Secondo la Quinta Sezione, tale consenso deve riguardare una sanzione specificamente individuata. Non è sufficiente dichiarare genericamente di accettare una qualsiasi delle pene sostitutive previste dalla legge.

La Corte ha collegato questa esigenza alla struttura delle pene sostitutive, che comportano diversi livelli di limitazione della libertà personale e specifici obblighi di collaborazione e autodisciplina. La scelta della sanzione non può quindi essere rimessa a una manifestazione indeterminata della volontà dell’imputato.

Nessun rinvio per una richiesta priva dei requisiti

La Cassazione ha escluso anche che, in presenza di un consenso generico, l’imputato avesse diritto al rinvio dell’udienza per acquisire le informazioni e la documentazione necessarie alla valutazione della pena sostitutiva.

Il rinvio previsto dall’art. 598-bis c.p.p. presuppone infatti che sia stato validamente espresso, a monte, il consenso alla sostituzione. Se manca l’indicazione della specifica pena sostitutiva, la richiesta non supera la soglia minima di ammissibilità e non può attivare la successiva fase istruttoria.

La Corte conserva al giudice il compito di verificare i presupposti di legge e di scegliere, tra le pene sostitutive applicabili, quella più idonea in concreto secondo i criteri previsti dall’art. 58 della legge n. 689/1981.

Il dispositivo

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Gli imputati sono stati inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in 6.332 euro oltre accessori di legge.

La sentenza conferma così due indicazioni di rilievo pratico: la legittima difesa non può essere invocata da chi abbia creato o volontariamente affrontato la situazione di pericolo e, nel giudizio di appello, il consenso alla sostituzione della pena detentiva deve individuare in modo chiaro la specifica pena sostitutiva richiesta.

Avv. Sabrina Caporale

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