Rendita ai superstiti e assegno funerario INAIL, il ruolo dell’art. 41 c.p. nelle malattie professionali

0
rendita-ai-superstiti

Ai fini del riconoscimento della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario ex art. 85 D.P.R. n. 1124/1965, la presenza di fattori di rischio extralavorativi non esclude il diritto alle prestazioni assicurative ove l’esposizione professionale abbia concorso in modo efficiente alla produzione dell’evento morboso o mortale. In materia di tecnopatie trova piena applicazione il principio di equivalenza delle cause di cui all’art. 41 c.p., con la conseguenza che il fattore lavorativo non deve essere esclusivo ma semplicemente dotato di efficacia causale o concausale rilevante (Tribunale di Rovereto, Sez. Lavoro, 24 settembre 2026, n. 33)

Premessa

La sentenza del Tribunale di Rovereto del 24 settembre 2026 offre l’occasione per tornare su uno dei temi più complessi e rilevanti del diritto della sicurezza sociale: l’accertamento del nesso causale nelle malattie professionali ad eziologia multifattoriale.

Sebbene il giudizio riguardasse formalmente il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario in favore dei familiari di un lavoratore deceduto per neoplasia polmonare, la reale portata della decisione trascende il caso concreto e investe il più ampio problema della causalità tecnopatica, interrogando il rapporto tra rischio lavorativo e fattori eziologici concorrenti.

La pronuncia assume particolare interesse perché riafferma un principio spesso oggetto di tensioni interpretative nel contenzioso previdenziale e assicurativo: il diritto alle prestazioni INAIL non presuppone la dimostrazione di una causa professionale esclusiva, ma richiede soltanto l’accertamento che il rischio lavorativo abbia contribuito in maniera causalmente rilevante all’insorgenza, all’evoluzione o all’aggravamento della malattia.

Il fulcro della decisione risiede infatti nella valorizzazione del principio di equivalenza delle cause sancito dall’art. 41 c.p., norma che continua a rappresentare il cardine teorico dell’intero sistema della causalità nelle malattie professionali.

Il caso

La controversia trae origine dal ricorso promosso dalla moglie e dalle figlie di un lavoratore deceduto a seguito di una neoplasia polmonare, volto ad ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario previsti dall’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.

L’INAIL aveva rigettato la domanda rilevando l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare il nesso eziologico tra la patologia e l’attività lavorativa svolta dal lavoratore.

Secondo l’Istituto, il lavoratore non risultava formalmente addetto alle lavorazioni dell’acciaio inox, tipicamente associate all’esposizione a sostanze cancerogene quali cromo esavalente e nichel. Parallelamente, veniva attribuita significativa rilevanza all’abitudine tabagica del lavoratore, ritenuta potenzialmente idonea a spiegare autonomamente l’insorgenza del carcinoma polmonare.

Le ricorrenti sostenevano invece che il decesso fosse conseguenza di una protratta esposizione professionale ai fumi di saldatura, maturata nel corso di oltre trent’anni di attività lavorativa svolta in ambienti dove le lavorazioni del ferro e dell’acciaio inox si svolgevano promiscuamente e senza adeguati sistemi di contenimento del rischio.

La questione sottoposta al giudice riguardava dunque non soltanto l’accertamento dell’effettiva esposizione a cancerogeni occupazionali, ma soprattutto la valutazione del peso eziologico dell’attività lavorativa all’interno di un quadro patologico caratterizzato dalla presenza di fattori concorrenti.

L’istruttoria e la decisione del Tribunale

L’esito del giudizio è stato determinato dall’istruttoria testimoniale. Le deposizioni raccolte hanno consentito di accertare che all’interno dello stabilimento non esisteva una netta separazione tra le lavorazioni del ferro e quelle dell’acciaio inox. È inoltre emerso che il capannone era rimasto per lunghi anni privo di adeguati sistemi di ventilazione e che il lavoratore, al pari di altri dipendenti, non utilizzava con continuità dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Muovendo da tali emergenze istruttorie, il Tribunale ha ritenuto dimostrata l’esposizione effettiva, significativa e protratta del lavoratore ai fumi di saldatura e alle sostanze cancerogene presenti nell’ambiente lavorativo.

La decisione riconosce quindi l’origine professionale della neoplasia polmonare e afferma il conseguente diritto dei superstiti alle prestazioni assicurative richieste.

Sotto questo profilo, la pronuncia appare particolarmente significativa perché supera una concezione meramente formalistica del rischio professionale.

Il Tribunale non si limita infatti a verificare le mansioni formalmente attribuite al lavoratore, ma ricostruisce in concreto l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche degli ambienti produttivi e le effettive condizioni di esposizione al rischio.

La valutazione del rischio tecnopatico viene così ricondotta alla dimensione sostanziale dell’esperienza lavorativa, coerentemente con la funzione protettiva propria dell’assicurazione sociale contro gli infortuni e le malattie professionali.

La centralità dell’art. 41 c.p. nella causalità delle tecnopatie

Il profilo di maggiore interesse della pronuncia non riguarda tuttavia il solo accertamento dell’esposizione professionale, quanto piuttosto il modo in cui il giudice affronta il tema della causalità.

La fattispecie rappresenta infatti un tipico esempio di malattia ad eziologia multifattoriale, nella quale concorrono fattori professionali e fattori individuali.

In tale contesto, la difesa dell’INAIL aveva attribuito rilevanza determinante all’abitudine tabagica del lavoratore, prospettando l’esistenza di una causa alternativa della neoplasia polmonare.

È proprio rispetto a questa impostazione che emerge la centralità dell’art. 41 c.p.

Come noto, il primo comma della disposizione stabilisce che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità. Nel sistema delle tecnopatie tale principio assume una funzione decisiva poiché consente di attribuire rilevanza giuridica a tutti i fattori che abbiano efficacemente contribuito alla produzione dell’evento.

La norma codicistica costituisce pertanto uno dei principali fondamenti teorici della tutela delle malattie professionali

Perché la regola non è quella dell’esclusività della causa lavorativa ma al contrario, quella della sufficienza della concausa lavorativa.

L’esistenza di un fattore extraprofessionale non elimina la rilevanza del fattore lavorativo; i due elementi possono concorrere nella produzione dell’evento secondo la logica propria dell’art. 41 c.p.

Ne consegue che il fumo di sigaretta, pur rappresentando un importante fattore di rischio per il carcinoma polmonare, non è di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico ove l’esposizione professionale abbia conservato una propria efficienza causale.

Il ragionamento seguito dal Tribunale appare dunque pienamente coerente con l’elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia previdenziale e assicurativa.

La sentenza valorizza infatti la lunga esposizione ai fumi di saldatura e alle sostanze cancerogene presenti nell’ambiente di lavoro, ritenendo tale esposizione causalmente rilevante nonostante la concomitante presenza di ulteriori fattori di rischio individuali.

La decisione conferma così che, nelle tecnopatie, l’oggetto dell’accertamento giudiziale non è la ricerca di una causa unica ed esclusiva, bensì la verifica dell’efficienza causale del rischio professionale.

In altri termini, il giudice non è chiamato a stabilire se il lavoro abbia provocato da solo la malattia, ma se esso abbia contribuito in maniera significativa alla sua insorgenza, evoluzione o accelerazione.

Art. 41 c.p. e malattie professionali multifattoriali: dalla causalità penalistica alla tutela previdenziale

La sentenza in commento si inserisce in una linea interpretativa che individua nell’art. 41 c.p. il principale criterio regolatore dell’accertamento causale nelle malattie professionali. Sebbene la disposizione sia collocata nel sistema penalistico, la sua portata applicativa ha progressivamente oltrepassato i confini del diritto penale, assumendo valore generale ogniqualvolta sia necessario verificare il rapporto tra una pluralità di fattori eziologici e un determinato evento dannoso.

La ragione di tale espansione applicativa risiede nelle caratteristiche stesse delle tecnopatie.

Le malattie professionali contemporanee raramente presentano infatti un’origine monocausale. Al contrario, esse sono normalmente il risultato dell’interazione tra esposizioni occupazionali, predisposizioni individuali, fattori genetici, stili di vita, condizioni ambientali e processi degenerativi correlati all’età.

Pretendere l’individuazione di una causa esclusiva significherebbe dunque adottare un paradigma incompatibile con le acquisizioni della moderna medicina del lavoro e dell’epidemiologia occupazionale. L’art. 41 c.p. offre invece uno schema teorico pienamente coerente con la complessità dei fenomeni patologici.

La disposizione afferma che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto causale, salvo che intervenga un fattore autonomo, eccezionale e da solo sufficiente a determinare l’evento.

Trasferito nel campo delle tecnopatie, tale principio implica che la presenza di fattori extraprofessionali non possa assumere efficacia escludente del diritto alle prestazioni assicurative quando il rischio lavorativo abbia mantenuto una propria rilevanza etiologica. Il tema assume particolare evidenza nelle patologie neoplastiche.

Molti tumori professionali condividono infatti gli stessi fattori di rischio delle neoplasie di origine extraprofessionale. Il carcinoma polmonare costituisce l’esempio più significativo.

Il fumo di sigaretta rappresenta certamente un importante fattore di rischio individuale, ma ciò non implica che esso assorba o annulli l’efficacia patogenetica delle esposizioni professionali a sostanze cancerogene quali amianto, cromo esavalente, nichel, silice cristallina respirabile, radon e fumi di saldatura.

L’art. 41 c.p. assume una significativa valenza costituzionale

La letteratura scientifica ha da tempo evidenziato come tali fattori non si escludano reciprocamente, ma possano operare secondo meccanismi additivi o sinergici, incrementando il rischio complessivo di sviluppare la malattia.

Pretendere che il lavoratore dimostri una genesi esclusivamente professionale della patologia significherebbe introdurre un requisito non previsto dall’ordinamento e incompatibile con la realtà epidemiologica delle malattie professionali.

La funzione dell’assicurazione sociale contro gli infortuni e le malattie professionali non è quella di selezionare eventi eziologicamente “puri”, ma quella di garantire tutela ogniqualvolta il lavoro abbia contribuito in maniera apprezzabile alla produzione dell’evento lesivo.

In tale prospettiva, l’art. 41 c.p. assume una significativa valenza costituzionale. Il principio di equivalenza delle cause impedisce infatti che il rischio professionale venga artificialmente neutralizzato dalla presenza di concause individuali e garantisce una lettura dell’ordinamento coerente con gli artt. 32, 35 e 38 Cost., che impongono la protezione della salute del lavoratore e il sostegno previdenziale in caso di eventi dannosi connessi al lavoro.

La verifica richiesta al giudice non consiste pertanto nell’individuare la causa prevalente in termini assoluti, bensì nell’accertare se l’esposizione lavorativa abbia contribuito con un grado di probabilità qualificata alla genesi o all’evoluzione del processo patologico.

È precisamente questo il percorso argomentativo che emerge dalla sentenza del Tribunale di Rovereto.

L’abitudine tabagica del lavoratore non viene ignorata, ma correttamente collocata all’interno del quadro eziologico complessivo quale fattore concorrente.

Ciò che assume rilievo decisivo è invece l’accertata esposizione pluridecennale ai fumi di saldatura in ambienti scarsamente ventilati e privi di adeguate misure di prevenzione. Una volta riconosciuta l’efficacia eziologica di tale esposizione, la presenza del fumo di sigaretta non può assumere funzione assorbente né interrompere il rapporto causale.

Diversamente il sistema finirebbe per negare tutela proprio nelle ipotesi nelle quali le conoscenze scientifiche evidenziano l’interazione tra rischio occupazionale e fattori individuali. È per questa ragione che l’art. 41 c.p. continua a rappresentare il vero perno della causalità tecnopatica.

Le ricadute sul diritto alla rendita ai superstiti e all’assegno funerario

L’accoglimento della domanda proposta dai familiari costituisce la naturale conseguenza dell’accertamento del nesso causale tra attività lavorativa e decesso del lavoratore.

Una volta riconosciuto che la malattia mortale è riconducibile, anche soltanto in termini concausali, all’esposizione professionale, trovano applicazione le tutele previste dall’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.

Ne consegue il sorgere del diritto dei superstiti alla rendita e all’assegno funerario.

La sentenza conferma dunque che la tutela assicurativa opera anche nei casi in cui il quadro eziologico sia complesso e caratterizzato dalla compresenza di una pluralità di fattori causali.

L’elemento decisivo non è l’assenza di fattori alternativi, bensì la dimostrazione che il lavoro abbia partecipato alla produzione dell’evento con un’efficacia eziologica giuridicamente apprezzabile.

In tale prospettiva, le prestazioni riconosciute ai superstiti non rappresentano una deroga ai principi della causalità, ma costituiscono l’applicazione coerente del criterio di equivalenza delle cause all’interno del sistema assicurativo pubblico.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Rovereto merita particolare attenzione perché riafferma un principio fondamentale del diritto delle malattie professionali: il lavoro non deve essere l’unica causa della malattia per assumere rilevanza giuridica.

Il vero insegnamento della pronuncia consiste nella riaffermazione del principio secondo cui la causalità tecnopatica continua ad essere governata dall’art. 41 c.p., il quale impone di considerare rilevante ogni fattore che abbia contribuito efficacemente alla verificazione dell’evento lesivo.

La decisione si colloca inoltre in una prospettiva interpretativa di particolare attualità.

L’aumento delle patologie cronico-degenerative e delle neoplasie professionali rende infatti sempre più frequenti situazioni caratterizzate dalla compresenza di molteplici fattori causali concorrenti. In tale contesto, la riaffermazione del principio di equivalenza delle cause assume una funzione essenziale per preservare l’effettività della tutela assicurativa contro il rischio di interpretazioni restrittive fondate sulla ricerca di improbabili causalità esclusive. La centralità dell’art. 41 c.p. non rappresenta dunque soltanto una questione teorica concernente il nesso eziologico.

Essa costituisce uno strumento indispensabile per garantire che il sistema INAIL continui ad assolvere la propria funzione costituzionale di protezione della salute, della dignità e della sicurezza del lavoro.

In quest’ottica, il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario non rappresenta soltanto l’applicazione delle disposizioni del Testo Unico INAIL, ma costituisce l’esito coerente di un accertamento fondato sulla nozione di concausa efficiente e sulla logica inclusiva del principio di equivalenza delle cause.

La decisione conferma, in definitiva, che nelle tecnopatie il vero terreno di confronto non è l’alternativa tra causa lavorativa e causa extraprofessionale, bensì la verifica dell’effettivo contributo causale del lavoro alla produzione dell’evento secondo il criterio della probabilità scientifica e della concausalità efficiente.

È questa la lezione più significativa della pronuncia in commento ed è per questo motivo che l’art. 41 c.p. continua a rappresentare la norma cardine dell’intero sistema della causalità professionale, preservando l’effettività della tutela assicurativa anche dinanzi alla crescente complessità eziologica delle malattie del lavoro.

Silvia Assennato, Avvocato e Disability Manager in Roma

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui