TFR nel lavoro pubblico, nel calcolo rientrano anche le retribuzioni prescritte

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La Cassazione conferma la prescrizione in costanza di rapporto per i crediti retributivi e distingue il diritto al trattamento di fine rapporto.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto di lavoro anche quando il rapporto sia stato formalmente configurato come autonomo e solo successivamente riqualificato come subordinato. Le retribuzioni prescritte, tuttavia, devono essere considerate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, perché il diritto al TFR nel lavoro pubblico è autonomo rispetto ai singoli crediti retributivi e sorge alla cessazione del rapporto.

È il principio affermato dalla Cassazione civile, Sezione lavoro, che è intervenuta sul ricorso di un medico specialista che aveva lavorato presso un noto Policlinico della capitale mediante una serie di contratti di collaborazione reiterati tra il 2008 e il 2018 (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 23 settembre 2026, n. 25716).

Il caso

La lavoratrice aveva chiesto al Tribunale di Roma l’accertamento della natura subordinata del rapporto, il pagamento delle differenze retributive e del TFR, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva accolto integralmente il ricorso, riconoscendo la natura subordinata del rapporto. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato tale qualificazione, ma aveva ridotto l’importo complessivamente dovuto dall’Azienda ospedaliero-universitaria da 353.322,54 a 199.452,93 euro.

La riduzione era dipesa, da un lato, dalla dichiarazione di prescrizione dei crediti anteriori al 18 febbraio 2014 e, dall’altro, dal calcolo del TFR sulle sole retribuzioni non coperte da prescrizione.

La lavoratrice ha impugnato la sentenza davanti alla Cassazione sostenendo che la prescrizione non avrebbe potuto decorrere durante il rapporto e che, in ogni caso, le retribuzioni prescritte avrebbero dovuto essere incluse nella base di calcolo del TFR.

La prescrizione decorre durante il rapporto

La Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso.

Secondo la Corte, nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, anche quando il contratto sia stato stipulato sotto forma di collaborazione autonoma e la sua reale natura subordinata sia stata accertata soltanto successivamente in giudizio.

Il fatto che la lavoratrice non fosse formalmente dipendente non modifica, quindi, il momento di decorrenza della prescrizione una volta accertata la natura subordinata del rapporto.

La decisione si pone in continuità con il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione decorre dal momento di progressiva insorgenza dei crediti maturati nel corso del rapporto. Per i crediti che maturano invece alla cessazione, la decorrenza coincide con tale momento. Il principio opera sia nei rapporti a tempo indeterminato sia nei rapporti a termine e nelle ipotesi di successione di contratti a tempo determinato: Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023.

La Corte ha escluso che il timore del mancato rinnovo o della mancata prosecuzione del rapporto possa determinare, nel pubblico impiego, una sospensione della prescrizione. Il mancato rinnovo costituisce una mera aspettativa di fatto, priva di rilevanza giuridica, e non integra un metus tutelabile nei confronti della pubblica amministrazione.

La privatizzazione del pubblico impiego, infatti, non ha comportato una piena equiparazione tra lavoro pubblico contrattualizzato e lavoro privato. Restano peculiari, tra gli altri, il regime dell’accesso al pubblico impiego e la disciplina del lavoro a termine, elementi che giustificano un diverso regime della prescrizione.

Il TFR nel lavoro pubblico resta autonomo dai singoli crediti retributivi

La Cassazione ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, relativo al calcolo del TFR.

Il diritto al trattamento di fine rapporto ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi. Esso sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e soltanto da quel momento decorre il relativo termine di prescrizione.

Questa autonomia comporta una conseguenza precisa: la prescrizione delle singole retribuzioni non elimina la loro rilevanza come base di computo del TFR. Nel determinare l’importo del trattamento, devono quindi essere considerati anche gli accantonamenti riferibili a retribuzioni il cui diritto alla corresponsione sia ormai prescritto.

Le retribuzioni prescritte non vengono recuperate come crediti retributivi autonomi. Rilevano, invece, esclusivamente come parametro per determinare l’ammontare del TFR dovuto alla cessazione del rapporto, secondo il meccanismo previsto dall’art. 2120 del codice civile.

La Corte ha quindi censurato il metodo seguito dalla Corte d’Appello, che aveva calcolato il TFR considerando soltanto le retribuzioni non colpite da prescrizione.

Il rinvio alla Corte d’Appello

La Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione del TFR nel lavoro pubblico e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo calcolo del trattamento di fine rapporto includendo nella base di computo anche gli accantonamenti riferibili alle retribuzioni prescritte. Dovrà inoltre provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La pronuncia non elimina, dunque, la prescrizione dei crediti retributivi anteriori al 18 febbraio 2014, già riconosciuta dalla Corte d’Appello. Stabilisce però che l’effetto estintivo di quei crediti non può riflettersi sulla quantificazione del TFR, che segue una distinta disciplina e matura alla cessazione del rapporto.

Il principio operativo

La decisione può essere così sintetizzata: nel pubblico impiego contrattualizzato, anche il rapporto formalmente autonomo e successivamente riqualificato come subordinato resta soggetto alla prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto; ai fini del TFR, invece, devono essere considerate anche le retribuzioni prescritte, perché esse costituiscono un parametro di calcolo del trattamento e non una componente autonoma del diritto retributivo.

La verifica dei conteggi dovrà quindi tenere distinti due piani: da una parte, la prescrizione delle singole differenze retributive maturate durante il rapporto; dall’altra, la determinazione del TFR dovuto alla sua cessazione.

Avv. Sabrina Caporale

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