La Cassazione distingue tra possibilità perduta di sopravvivenza e danno da morte anticipata. Inammissibile il ricorso dell’erede che chiedeva una quota maggiore del valore attribuito al periodo di vita non vissuto
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza riguarda la perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo. È una voce autonoma, trasmissibile agli eredi, e deve essere liquidata in via equitativa sulla base delle caratteristiche della possibilità perduta.
Non può invece essere calcolato assumendo come parametro diretto il valore economico degli anni di vita non vissuti dalla vittima, neppure applicando a quel valore una percentuale. Un simile criterio rischia infatti di trasformare la perdita di chance in una quota del danno da perdita anticipata della vita, che non è risarcibile iure hereditatis.
Sono i principi richiamati dalla Cassazione civile, Sezione III, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla figlia ed erede di una donna deceduta dopo la progressione metastatica di un carcinoma mammario (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26074).
Il caso del referto non consegnato
La paziente era stata sottoposta nel 2009, nell’ambito del follow-up oncologico, a un’ecografia mammaria e a un’ecografia dell’addome superiore presso l’Ospedale di Pescara. Dopo un precedente intervento alla mammella destra, era sottoposta a controlli periodici dal 2001…





