L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone l’esistenza di una pretesa tutelabile davanti all’autorità giudiziaria. Quando, invece, la violenza viene utilizzata per ottenere il pagamento di un credito nato da un contratto illecito, non può trovare applicazione l’art. 393 c.p.: la condotta resta penalmente rilevante e può integrare il reato di rapina. La Seconda Sezione Penale della Cassazione fa il punto sui confini tra l’art. 628 e l’art. 393 c.p., ribadendo inoltre i principi sulla “doppia conforme” e sulla valutazione della testimonianza della persona offesa in assenza di riscontri esterni (Corte di Cassazione, seconda penale, sentenza 6 luglio 2026, n. 25286).
Il caso in esame
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 6 luglio 2026, si è pronunciata sul ricorso di due imputati condannati nei gradi di merito per il reato di rapina aggravata in concorso (artt. 110 e 628 c.p.).
I fatti, risalenti al novembre 2023, vedevano gli imputati coinvolti in un’aggressione fisica e verbale ai danni di due giovani, culminata nella sottrazione di una somma di denaro. La difesa, nei propri motivi di ricorso, ha tentato di scardinare l’impianto accusatorio sostenendo:
- Il ruolo meramente “paciere” o marginale dei due ricorrenti rispetto all’azione del coimputato principale.
- La riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.), giustificato da un presunto credito vantato dal coimputato per una pregressa fornitura di fuochi d’artificio.
- Il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, della minima partecipazione (art. 114 c.p.) e del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
Il ragionamento della Suprema Corte
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità, cogliendo l’occasione per ribadire alcune coordinate ermeneutiche di fondamentale importanza.
1. La “doppia conforme” e l’onere di specificità
I giudici di legittimità hanno preliminarmente rilevato come i ricorsi fossero meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello. In presenza di una “doppia conforme” (quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova), il giudice di appello non è tenuto a prendere in esame ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che illustri in modo logico le ragioni del convincimento globale. Ne consegue l’inammissibilità di un ricorso per Cassazione che ignori le motivazioni della Corte d’Appello senza formulare una critica puntuale alle stesse.
2. La valutazione della persona offesa
La difesa lamentava l’assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni delle vittime. La Cassazione ha ribadito che la testimonianza della persona offesa può, da sola, fondare il giudizio di responsabilità penale. A differenza della chiamata in correità (che necessita di riscontri esterni ex art. 192, comma 3, c.p.p.), per la vittima è richiesto esclusivamente un rigoroso vaglio di credibilità soggettiva e oggettiva. Nel caso di specie, la linearità del racconto e l’assenza di intenti calunniosi (dimostrata anche dalla mancata costituzione di parte civile) hanno reso la prova dichiarativa inattaccabile.
3. Rapina vs. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Il cuore della pronuncia risiede nel rigetto della richiesta di derubricazione del reato da rapina (art. 628 c.p.) a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.).
La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 393 c.p. sulla base di due profili trancianti:
La natura illecita del credito: L’asserito credito derivava dalla vendita di fuochi d’artificio, attività soggetta a stringenti autorizzazioni di polizia. In assenza di tali permessi, il contratto ha causa illecita per contrarietà a norme imperative. Una pretesa nascente da un negozio nullo/illecito non trova alcuna tutela nell’ordinamento e, pertanto, non può fondare l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 393 c.p., configurando invece la piena illiceità del profitto tipica della rapina.
L’azione plurisoggettiva contro terzi: La pretesa violenta è stata rivolta non solo verso il presunto debitore, ma anche verso un terzo estraneo al rapporto, presente al momento dei fatti, modalità che esorbita strutturalmente dal perimetro dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4. Diniego delle circostanze attenuanti
Infine, la Corte ha confermato il rigetto delle attenuanti invocate:
- Minima partecipazione (art. 114 c.p.): Non basta un’efficacia causale “minore” rispetto ai correi. L’attenuante scatta solo se il contributo è del tutto trascurabile ed avulso dalla serie causale. Aver immobilizzato o schiaffeggiato le vittime per favorire lo spossessamento è una condotta concorsuale piena e determinante.
- Danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.): La modesta entità del bottino non giustifica l’attenuante nella rapina. Trattandosi di un reato plurioffensivo, il giudice deve valutare non solo il pregiudizio patrimoniale, ma anche la gravità dell’offesa recata alla persona tramite la violenza o la minaccia.
I principi di diritto
Dalla lettura della pronuncia si evincono i seguenti principi di diritto:
Valenza probatoria della vittima: Le dichiarazioni della persona offesa non necessitano dei riscontri esterni previsti dall’art. 192, comma 3, c.p.p., essendo sufficiente che il giudice di merito ne valuti rigorosamente l’attendibilità intrinseca e l’assenza di intenti calunniosi.
Inconfigurabilità dell’art. 393 c.p. per contratti illeciti: Non può integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, bensì quello di estorsione o rapina, l’azione violenta o minacciosa volta a recuperare un credito derivante da un contratto nullo per illiceità della causa (nella specie, vendita non autorizzata di materiale pirotecnico), poiché la pretesa è radicalmente priva di tutela giuridica.
Irrilevanza dell’esiguità patrimoniale nella rapina: La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è applicabile al delitto di rapina qualora le modalità dell’azione (violenza fisica, minacce, orario notturno) determinino una grave lesione del bene giuridico dell’incolumità e della libertà personale, stante la natura plurioffensiva della fattispecie.
Avv. Sabrina Caporale





