Infortunio sul lavoro, danno biologico e risarcimento INAIL

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L’uomo, dopo un infortunio sul lavoro, lamenta, oltre al danno biologico del 4%, la non imparzialità del C.T.U. nel riconoscimento delle lesioni derivanti dalla rottura scomposta della rotula. In prima istanza, infatti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina aveva respinto la domanda del lavoratore nei confronti dell’Inail per l’ottenimento di un danno biologico superiore all’6%. Mentre la Corte d’Appello di Roma dà ragione al lavoratore (Sentenza n. 4230/2023 pubblicata il 27/11/2023).

I fatti

L’uomo subiva l’infortunio sul lavoro in data 8/3/2018 e chiedeva che l’Inail fosse condannato alla erogazione di invalidità temporanea e danno biologico in misura superiore al 6% e dinanzi alla Corte di Appello lamenta la sottovalutazione delle patologie conseguenti all’infortunio. Lamenta, inoltre, l’omessa sostituzione del CTU, in considerazione della sua non imparzialità.

L’infortunio sul lavoro causava la rottura scomposta della rotula, con associata lesività muscolo–tendinea, complicata da infezione, che ha comportato la rimozione dei mezzi di sintesi, con la rottura meniscale e l’intervento di meniscectomia e con la conseguente gonartrosi.

Le contestazioni del lavoratore si risolvono in puntuali e ragionate critiche di natura tecnica alla valutazione medico legale effettuata dal CTU nominato in primo grado e recepita dalla sentenza appellata. Tali contestazioni hanno reso necessario l’espletamento di una seconda CTU in grado di appello.

La seconda CTU

Il secondo CTU ha stimato nella misura del 6% il grado di menomazione permanente conseguente al denunciato infortunio sul lavoro, valorizzando l’intero quadro clinico e strumentale e la limitazione di mobilità del ginocchio.

Le conclusioni del Consulente vengono condivise dalla Corte e l’appello viene accolto accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso della condanna dell’INAIL a corrispondere al lavoratore un indennizzo in conto capitale rapportato ad un grado del 6%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione (avvenuta il 9 marzo 2018) della denuncia di infortunio sul lavoro.

Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte applica la compensazione nella misura della metà “attesa l’obiettiva difficoltà di determinare l’esatto grado di menomazione permanente e la parziale reiezione della pretesa dell’appellante del riconoscimento di in grado di menomazione del 7/8%.”

Le spese di CTU del doppio grado vengono poste a carico dell’INAIL.

Avv. Emanuela Foligno

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