Responsabilità contrattuale del datore di lavoro in caso di infortunio (Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2022, n.29768).

Responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore. 

Nella decisione qui a commento la Suprema Corte così si è espressa: “In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è una responsabilità contrattuale sicché grava sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili; la sentenza penale ex art. 444 c.p.p., presupponendo una ammissione di colpevolezza, costituisce un importante elemento di prova da cui il giudice di merito può desumere la responsabilità del datore di lavoro.”

La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, accoglieva l’appello dell’Inail avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che respingeva la domanda di regresso proposta dall’Istituto nei confronti della società datrice di lavoro per l’infortunio occorso al suo operaio muratore nel cantiere dove la società stava realizzando il rifacimento del tetto di un edificio condominiale, domanda quantificata nell’importo di Euro 122.197,56, oltre accessori, erogato dall’Inail al lavoratore infortunato per indennità temporanea, indennizzo in capitale del danno biologico e prestazioni sanitarie.

L’INAIL ha fatto valere, sulla base degli accertamenti svolti, la responsabilità contrattuale della società datrice per l’infortunio, ai sensi degli artt. 2087 e 2049 c.c., per violazione anche da parte di un preposto (che svolgeva attività di gruista) degli obblighi di vigilanza in materia di sicurezza per non aver impedito al lavoratore infortunato di recarsi sul tetto condominiale.

Il Tribunale rigettava la domanda di regresso dell’INAIL sul rilievo che la ricostruzione dei fatti non trovava riscontro nelle deposizioni testimoniali sulla cui base era emerso che il lavoratore infortunato aveva agito di propria iniziativa, per cui l’evento dannoso era attribuibile a un comportamento del tutto abnorme dello stesso infortunato.

La Corte territoriale aderiva alla ricostruzione dei fatti svolta nel procedimento penale di condanna emanata in primo grado, benché riformata in appello per insufficienza di prove, perché la sentenza penale d’appello di assoluzione non era opponibile all’Inail che non era legittimato neppure a costituirsi parte civile.

Avverso tale decisione, la società datrice ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’Inail resiste con controricorso.

La società contesta l’efficacia probatoria che la Corte d’appello ha inteso attribuire alle dichiarazioni delle parti e dei testi in sede penale rispetto alla sede civile, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile nel giudizio di legittimità.

La Suprema Corte evidenzia che “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, ma l’accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile” (Cass. n. 2138/15, 20724/13).

Nel concreto, la Corte d’appello ha accertato l’esistenza del fatto basandosi sulle risultanze del processo penale, com’era in suo potere fare per la formazione del proprio convincimento.

In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c., è di carattere contrattuale; grava pertanto sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso e che questo è stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili. La responsabilità del datore di lavoro può desumersi anche dalla sentenza penale ex art. 444 c.p.p., che costituisce un importante elemento di prova per il Giudice.

Pertanto, ai fini dell’azione di regresso dell’INAIL per le somme erogate in favore del lavoratore infortunato, in dipendenza del predetto infortunio sul lavoro, la società datrice avrebbe dovuto dimostrare che il danno era dipeso da causa alla stessa non imputabile, per aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza.

Corretta la decisione della Corte di appello che, basandosi sulle dichiarazioni delle parti in sede penale, ha escluso l’esonero di responsabilità a favore del datore di lavoro, dichiarando il diritto dell’Inail a ripetere le somme erogate al lavoratore infortunato.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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