Il pedone viene folgorato a causa di alcuni fili scoperti della cabina elettrica, ma i giudici ravvisano un comportamento imprudente del danneggiato. (Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2023, n. 27926).

La Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da Enel, e in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dal pedone per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un contatto con una cabina elettrica (c.d. armadio stradale) adagiata al suolo con i fili elettrici scoperti, in conseguenza del quale era rimasto folgorato provocandosi gravissimi danni alla persona.

I Giudici rilevavano che i danni patiti dal pedone dovessero integralmente ricondursi alla condotta del tutto abnorme ed anomala dello stesso, il quale volontariamente si poneva in contatto con i fili elettrici scoperti della cabina elettrica, senza alcuna effettiva e concreta necessità e nonostante la piena consapevolezza del pericolo.

Il ricorso in Cassazione

La vicenda arriva in Cassazione, ma le doglianze del danneggiato vengono ritenute inammissibili.

Gli Ermellini osservano che la circostanza dedotta dal danneggiato (di avere toccato i fili elettrici scoperti per salvaguardare i bambini che transitavano) non esclude che un eventuale contatto con i fili elettrici avrebbe potuto prevedibilmente determinare un grave danno connesso all’azione dell’elettricità: “nulla, infatti, giustificava, al cospetto di una centralina elettrica ragionevolmente riconoscibile, anche solo un ragionevole affidamento che la corrente elettrica non fosse presente in loco”.

In buona sostanza, il ricorrente attraverso le censure intende proporre una rilettura dei fatti di causa sulla base di una diversa interpretazione dei mezzi di prova; si tratta di una censura svolta secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità.

I Giudici di appello hanno – correttamente – ritenuto assorbente il decisivo riscontro dell’imprevedibilità e dell’abnormità del comportamento imprudente riconosciuto in capo al danneggiato, valutato di per sé solo idoneo a determinare, attraverso l’attivazione di una serie causale autonoma, la produzione dei danni invocati.

La decisione di secondo grado è articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, risultando coerenti le fonti di prova esaminate e pienamente ragionevoli in punto di diritto e congrue le motivazioni.

Per tali ragioni la Cassazione rigetta il ricorso, con conferma della esclusiva responsabilità del danneggiato per le riportate lesioni fisiche.

Avv. Emanuela Foligno

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