In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest’ultimo (Cassazione Civile, sez. III, 17 aprile 2024, n. 10394).

La vicenda

La Corte di Ancona ha rigettato la domanda risarcitoria dei congiunti di una vittima nei confronti dell’assicurazione, per i danni subiti in conseguenza dell’investimento in cui la ragazza perse la vita. Ella, infatti, mentre camminava in una via cittadina, veniva affiancata da una vettura condotta da un uomo il quale, dopo averla inseguita con l’auto, insultandola e minacciandola, raggiunta la stessa in un campo arato, l’arrotava per due volte, colpendola con calci al volto mentre era intrappolata sotto l’auto.

La pretesa risarcitoria veniva accolta soltanto nei confronti dell’automobilista, e l’assicurazione del veicolo doveva ritenersi esonerata da ogni obbligo assicurativo, perché l’investimento era avvenuto in un’area non adibita a pubblico transito, estranea alla circolazione stradale cui fa riferimento l’art. 2054 c.c., dal momento che “per valutare se un luogo possa essere o meno considerato deputato alla circolazione veicolare”, ciò “che costituisce presupposto dell’operatività dell’obbligo assicurativo, occorre verificare se lo stesso sia soggetto al traffico di mezzi finalizzato alla fruizione di un’oggettiva destinazione dell’area, caratteristiche che indubbiamente non è dato riscontrare nella zona ove è avvenuto l’investimento di cui trattasi non essendo la stessa aperta all’uso pubblico ed ordinariamente adibita a transito veicolare”.

Il giudizio di Cassazione

La Suprema Corte considera tale ragionamento errato e, richiamando le SS.UU. del 2021, ribadisce l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione, come pure del tipo di uso che del veicolo si faccia, con la conseguenza che è l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del numero indeterminato di persone, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.

Detto in altri termini, l’azione del danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile è subordinata alla condizione che “l’uso del veicolo rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo”. Quindi il punto dirimente è se l’uso intenzionale del veicolo, per arrecare danno, possa dirsi riconducibile a tale paradigma.

La Cassazione, facendo riferimento anche a una pronuncia della Corte di giustizia dell’UE 4 settembre 2014, in C-162/2013, osserva che, nel caso di impiego di un veicolo per l’investimento della vittima, nell’intento deliberato di ferirla o di ucciderla, si tratta sempre di circolazione e ciò in quanto “l’incidente risulta comunque determinato dal movimento di un’automobile, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto”.

Va tutelato il terzo danneggiato

È stato affermato (n.19368/2017) che primariamente bisogna tutelare il soggetto danneggiato e dunque il contratto per la RCA può dirsi che viene scisso ed opera in favore del terzo danneggiato che ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, mentre non opera in favore dell’assicurato danneggiante, contro il quale l’assicuratore avrà il diritto di regresso, come se il contratto in realtà non ci fosse.

A tale principio la Suprema Corte dà continuità (Cass. n. 20786/2018, Cass. Sez. 5 Pen., n. 19890/2014) al contempo precisando, con la decisione a commento, che esso presuppone, pur sempre, l’esistenza di un fatto riconducibile alla nozione di “circolazione” intesa nel significato minimale di “movimento del veicolo”.

La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio per la decisione sul merito alla luce del principio di diritto:

“in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest’ultimo, risultando irrilevante pure la circostanza che l’area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito veicolare, purché l’utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, ciò che accade allorché il danno sia determinato dal movimento del veicolo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto”.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui