Incauta manovra del veicolo sul molo e decesso per annegamento del conducente e della trasportata (Cassazione civile, sez. III, 19/10/2022, n.30723).

Incauta manovra e decesso dei trasportati a bordo del veicolo : è necessario individuare il soggetto terzo trasportato nel caso di impossibilità di accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro.

La Suprema Corte, in tema di prova circa la qualità di terzo trasportato, così si è espressa: “Allorquando un’azione risarcitoria venga esercitata contro l’assicuratore per la r.c.a, deducendo la morte di un soggetto che risulti essere stato a bordo di un veicolo in una situazione nella quale sia certo che a bordo di esso vi era anche il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo stesso e che era idoneo sul piano legale e di fatto alla guida, oppure un soggetto parimenti idoneo in questi due sensi, cui chi aveva quella disponibilità l’abbia affidata, qualora, all’esito dell’istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell’ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell’art. 2729, comma 1, c.c., fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l’aveva affidata in fatto. Ne consegue che a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell’affidatario (provvisti di idoneità legale d di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell’essere stato quel soggetto un terzo trasportato. Analogo principio va affermato nel caso in cui già il fatto storico ab origine, cioè come deducibile e dedotto da chi agisce, non riveli chi era alla guida del veicolo al momento della verificazione del sinistro o nell’ultima manovra circolatoria causalmente rilevante, ed all’esito dell’istruzione risulti confermata l’impossibilità di accertare positivamente chi conducesse il veicolo in quel momento. Del primo principio può avvalersi anche il trasportato sopravvissuto al sinistro, che agisca adducendo di essere stato terzo trasportato: egli può invocare la suddetta presunzione e se essa, all’esito dell’istruzione, non venga smentita, dovrà ritenersi che conducente fosse il titolare della disponibilità del veicolo o colui cui il veicolo da detto titolare fosse stato affidato”.

Il Tribunale di Trapani rigettava la domanda, formulata ai sensi dell’art. 141 C.d.S. nei confronti dell’Assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti iure proprio e iure hereditatis a causa del decesso del loro congiunto, terza trasportata a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro mortale.

Secondo la prospettazione svolta dagli attori: a) il de cuius si trovava in qualità di trasportato sull’autovettura assicurata presso la società convenuta in giudizio; b) il conducente del veicolo aveva effettuato una incauta manovra sul molo, in prossimità del margine della banchina, provocando la caduta in acqua dell’autovettura ed il conseguente decesso per annegamento dei due occupanti.

Il primo Giudice motivava il rigetto della domanda ritenendo che gli attori non avessero fornito fa prova, come sarebbe stato loro onere, degli elementi costitutivi della domanda, cioè della qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo che per incauta manovra decedeva per annegamento, del loro congiunto e dell’essere il sinistro riconducibile alla circolazione stradale.

Gli eredi appellavano la sentenza sulla base di tre motivi, inerenti alla disconosciuta qualità di terzo trasportato, all’essere stato il veicolo in movimento al momento del sinistro e all’essere stata l’area del sinistro aperta alla circolazione stradale.

La Corte di Appello Di Palermo, ripercorreva la motivazione del Tribunale:

“Il primo giudice escludeva sussistesse la relativa prova sulla base dei suddetti elementi: i corpi dei due occupanti del veicolo al momento del rinvenimento si trovavano sollevati dai sedili quasi a toccare il tetto in quanto privi di cinture di sicurezza; il sedile lato guida si trovava spostato in avanti e quello accanto aveva lo schienale reclinato; la leva del cambio era in folle e le chiavi si trovavano inserite nel quadro di accensione; i finestrini e le portiere erano chiusi. Posta l’impossibilità di evincere dalla originaria postazione degli occupanti e dalla posizione dei due corpi lo stato dei due sedili e la leva del cambio porterebbe a ritenere, secondo il primo giudice che nessuno dei due ragazzi deceduti si trovasse a lato guida al momento del sinistro, ostandovi sia lo spostamento in avanti del sedile lato guida, che lo schienale reclinato dell’altro sedile anteriore, normalmente in posizione verticale durante la marcia. I medesimi elementi portano ad escludere che l’autovettura fosse in movimento subito prima di precipitare, a causa di una incauta manovra, dal molo in acqua, e, d’altra parte, l’area del molo dove si trovava, del demanio portuale, era interdetta alla circolazione stradale ed adibita esclusivamente alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti. In conclusione, secondo la ricostruzione del primo giudice, quando era precipitata in acqua l’autovettura si trovava ferma. Quindi, il sinistro si era verificato per un utilizzo improprio incauto e negligente del veicolo”.

Ed ancora la Corte di Appello ha osservato: “ Tuttavia, gli elementi acquisiti al processo non consentono di affermare che uno dei due occupanti stesse conducendo il veicolo. Al contrario, come ben evidenziato dal Tribunale, la posizione dei sedili consente di presumere, con un grado di probabilità superiore o quanto meno uguale, che nessuno dei due ragazzi fosse alla guida. Infatti, la ridottissima distanza fra sedile del guidatore e pedaliera, di soli 30 centimetri (come risulta dal verbale e dai rilievi fotografici in atti) sembrerebbe escludere che la donna trasportata stesse guidando. Infine, nella relazione di servizio prodotta viene dato atto che le chiavi vennero trovate inserite nel quadro “di accensione” e non “in accensione”, circostanza del tutto neutrale rispetto alle diverse ricostruzioni, così come la mancanza di freno di stazionamento, che non può offrire alcun valido elemento di convincimento, essendo compatibili con le più disparate ipotesi (dimenticanza, eliminazione nelle concitate fasi immediatamente successive alla caduta etc…). A ciò si aggiungano le caratteristiche del luogo del sinistro (senza via di uscita, isolato, privo di illuminazione ed a circolazione parzialmente interdetta). Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che correttamente il primo giudice ha ritenuto non offerta la prova della qualità di trasportato e della circolazione stradale al momento del sinistro.”.

La decisione viene impugnata in Cassazione.

Gli Ermellini statuiscono che : ……” a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell’affidatario (provvisti di idoneità legale d di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell’essere stato quel soggetto un terzo trasportato. Analogo principio va affermato nel caso in cui già il fatto storico ab origine, cioè come deducibile e dedotto da chi agisce, non riveli chi era alla guida del veicolo al momento della verificazione del sinistro o nell’ultima manovra circolatoria causalmente rilevante, ed all’esito dell’istruzione risulti confermata l’impossibilità di accertare positivamente chi conducesse il veicolo in quel momento”.

Avv. Emanuela Foligno

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