Gangrena e formazione di ascesso al piede conducono all’amputazione dell’arto (Tribunale Torre Annunziata, Sentenza n. 1711/2022 pubbl. il 11/07/2022).

Gangrena e formazione di ascesso al piede: il paziente cita a giudizio il Chirurgo vascolare, il Medico di base e la Clinica per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale.

Il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Per quanto concerne la figura del Medico curante del paziente, nonostante fosse a conoscenza di una arteriopatia sottopoplitea sinistra con occlusione dei vasi tibiali anteriori e posteriori sin dal 2009, lo stesso continuava a occuparsi del paziente fino al 21.01.2010 quando era comparsa una gangrena e formazione di un ascesso del piede, ritardando l’invio ad un centro specialistico, che avrebbe probabilmente evitato l’amputazione del piede.

Riguardo la figura del Chirurgo vascolare, lo stesso trascurava la rivascolarizzazione distale di quanto rimaneva del piede sinistro per evitare altre estensioni della gangrena.

Risulta pertanto provata, da parte dell’attore la responsabilità dei medici convenuti, l’esistenza del rapporto professionale e l’inadempimento in funzione della specifica prestazione professionale dedotta in giudizio.

Ciò posto, tutti i convenuti, vengono ritenuti responsabili dei danni conseguenti alla gangrena e formazione di ascesso che conduceva all’amputazione dell’arto, ex art. 1176 cc, in quanto erano tenuti alla diligenza nell’adempimento della prestazione medica.

L’art. 1176 cc recita che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario.

L’errore diagnostico si realizza nel non corretto inquadramento diagnostico della patologia, a cominciare ad esempio dalla imprecisa raccolta dei dati anamnestici, laddove invece doveva essere esattamente eseguita e valorizzata per il completamento del quadro clinico.

Le eccezioni derivanti dall’inoperatività della garanzia ex art. 1893 c.p.c ed ex art. 17 c.g.c . formulate dall’istituto assicurativo garante sia del Medico di base che del Chirurgo,non colgono nel segno in quanto il contratto assicurativo è stato sottoscritto prima che l’assicurato sia venuto a conoscenza del sinistro e, pertanto, non è possibile che abbia potuto dare informazioni inesatte o reticenti su un evento ancora a venire, consentendo di escluderle ovvero non stipulare il contratto assicurativo.

Al riguardo viene precisato che nelle polizze claims made, non è tanto importante quando è avvenuto l’evento lesivo, ma quando perviene per la prima volta la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa, mentre con le polizze tradizionali l’evento avvenuto durante il periodo di validità della copertura è sempre coperto, senza limiti di tempo e anche dopo la scadenza del contratto.

I termini di prescrizione del risarcimento dei danni consentono di denunciare un illecito anche dopo molto tempo dalla data dell’evento e quindi, non è raro ricevere una richiesta risarcitoria dopo diversi anni, pertanto, le richieste di risarcimento intervenute dopo la scadenza del contratto non potranno essere denunciate alla compagnia rimanendo escluse dalla copertura.

Il Tribunale aderisce all’orientamento di cui alla sentenza di Cassazione Civile n.29365/2019  secondo cui è necessario verificare se una siffatta clausola, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, costituisca un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2, atteso che realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.

Chiarito quanto sopra, la CTU ha accertato che le lesioni riportate dal paziente sono da imputare all’evolversi in senso negativo, della gangrena e formazioni di ascesso dell’arto.

Il danno biologico differenziale viene stimato nel 9%, anche tenuto conto che una diversa gestione avrebbe evitato l’amputazione dell’avampiede, e viene liquidato al paziente l’importo complessivo di euro 95.903,00, oltre al rimborso delle spese mediche per euro 2.880,56, e alle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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