La Corte di Cassazione ha precisato che la maggiorazione del 10% dell’indennità di espropriazione prevista dall’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 deve essere riconosciuta d’ufficio dal giudice quando ne ricorrono i presupposti di legge, anche se ciò comporta il superamento del valore venale del bene. Inoltre, in sede di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mentre il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo esame delle valutazioni di merito (Cass. Civ., sent. n. 23143 del 14/07/2026).
Il caso
La vicenda traeva origine da una convenzione urbanistica stipulata tra un Comune e tre società incaricate dell’attuazione di un programma di recupero urbano destinato all’edilizia residenziale pubblica. In forza della convenzione, le società si obbligavano ad assumere gli oneri economici derivanti dalle procedure espropriative necessarie alla realizzazione dell’intervento. Successivamente venivano emanati i decreti di esproprio e il Comune determinava l’indennità provvisoria spettante ai proprietari delle aree.
Pur avendo i proprietari accettato la stima formulata dalla terna tecnica, le società, sulle quali gravavano i maggiori costi dell’espropriazione, proponevano opposizione alla stima davanti alla Corte territoriale, domandando la rideterminazione dell’indennità.
Il giudice di merito accoglieva la domanda, ma la decisione veniva successivamente cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, che rilevava l’erronea applicazione dello strumento urbanistico utilizzato per la determinazione del valore delle aree.
In particolare, la Suprema Corte sottolineava che la stima avrebbe dovuto essere effettuata sulla base del P.R.G. vigente nel 2014, integrato dall’accordo di programma del 2010, piuttosto che secondo la precedente disciplina urbanistica.
Il giudizio di rinvio e il nuovo ricorso
In sede di rinvio, la Corte d’Appello disponeva una nuova consulenza tecnica e rideterminava l’indennità di espropriazione attenendosi al principio di diritto stabilito dai giudici di legittimità.
Le società proponevano nuovamente ricorso, asserendo che il consulente tecnico aveva trascurato le limitazioni urbanistiche derivanti dall’accordo di programma, le quali, a loro avviso, avrebbero inciso sul valore di mercato delle aree.
Altresì, eccepivano il riconoscimento della maggiorazione del 10% dell’indennità, sostenendo che detta voce non potesse essere attribuita d’ufficio dal giudice.
La pronuncia della Cassazione
Il Supremo Consesso dichiarava il ricorso inammissibile, osservando che le censure formulate dalle ricorrenti non denunciavano una violazione di legge, bensì erano volte esclusivamente a ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice del rinvio e dal consulente tecnico d’ufficio.
Secondo i giudici di piazza Cavour, il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione delle risultanze istruttorie, specie quando il giudice di merito abbia motivatamente aderito alle conclusioni del CTU, dando conto delle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
Per quanto concerne la maggiorazione dell’indennità, gli Ermellini richiamavano il principio secondo il quale l’aumento del 10% previsto dall’art. 37, comma 2, del Testo unico sulle espropriazioni opera automaticamente quando l’indennità provvisoria offerta dall’amministrazione sia inferiore agli otto decimi di quella definitivamente accertata. La funzione di tale incremento è incentivare una rapida definizione del procedimento espropriativo e di sanzionare l’offerta inadeguata formulata dalla pubblica amministrazione. Pertanto, il giudice è tenuto a riconoscerlo anche in assenza di una specifica domanda, a condizione che ne ricorrano i presupposti di legge.
Conclusioni
La decisione si distingue per aver riaffermato che l’indennità di espropriazione deve essere determinata secondo criteri rigorosamente conformi al quadro normativo vigente, senza lasciare spazio a rivalutazioni di merito in sede di legittimità.
In quest’ottica, la maggiorazione del 10% rappresenta un effetto legale dell’indennizzo e non una voce subordinata a un’espressa richiesta di parte.
Avv. Giusy Sgrò






