Danni da emotrasfusione e relativa prova: rimessione alle SS.UU.

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Danni da emotrasfusione e valore delle prove alle SS.UU.

Danni da emotrasfusione e valore probatorio del Verbale della commissione medica  (Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria, 31 ottobre 2022, n. 32077)

Danni da emotrasfusione e valore probatorio degli accertamenti medici rimesso alle Sezioni Unite.

Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera che accerta i danni da emotrasfusione e il relativo valore vincolante ai fini probatori viene rimesso all’apprezzamento delle SS.UU.

La vicenda trae origine da una emotrasfusione avvenuta nel 1988 nel corso di un intervento chirurgico. Il paziente apprende, alcuni anni dopo, precisamente nel 2004, di essere affetto da HIV.

La Commissione Medica Ospedaliera riconosceva il nesso di causa tra l’emotrasfusione e l’infezione da HIV e il paziente otteneva l’indennizzo ai sensi della Legge 210/1992. Successivamente, il paziente chiamava in giudizio la Struttura Sanitaria e il Ministero della Salute per ottenere l’integrale risarcimento.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva accertava la responsabilità del Ministero “per la commissione di fatti ed atti illeciti, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella raccolta e distribuzione a scopo trasfusionale del prodotto costituito dalla unità di sangue n. 900 somministrato al paziente.. produttivi del danno biologico irreversibile accertato e derivato dalla trasmissione del virus HIV“, condannandolo a risarcire all’attore i danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali”.

La causa veniva rimessa in istruttoria per la quantificazione dei danni e veniva disposta ulteriore CTU medico-legale. Seguiva sentenza definitiva con la quale il Tribunale condannava il Ministero a risarcire l’attore per i danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali nella misura, comprensiva di rivalutazione ed interessi, di Euro 651.994,82.

La Corte di Appello di Roma, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale nei confronti del Ministero, condannava quest’ultimo a corrispondere una somma risarcitoria superiore, cioè Euro 926.688,62 oltre accessori.

Il Ministero impugna la decisione in Cassazione e mette in discussione il valore del verbale della commissione medica ospedaliera.

Gli Ermellini sostengono che l’accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso. Per tale ragione il Giudice di merito deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l’accertamento può ritenersi imputabile allo stesso Ministero.

Tuttavia, questo indirizzo si pone in contrasto con l’assetto giurisprudenziale dalle Sezioni Unite del 2008 secondo cui:  «Il verbale della Commissione Medico-ospedaliera di cui all’art. 4 l. 25 febbraio 1992 n. 210 – istituita ai fini dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati – fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento».

Successivamente, in altre pronunzie, è stato ritenuto non applicabile il dettato della Sezioni Unite perché si riferirebbe solo al verbale della Commissione medica utilizzato contro le A.S.L. e non contro il Ministero.

Cass. civ. n. 12009/2017 ha precisato che: «In tema di danni da emotrasfusioni, la sentenza di accertamento del diritto all’indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992, emessa nei confronti del Ministero della salute, non ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio di risarcimento del danno promosso contro l’azienda ospedaliera, mancando il necessario presupposto dell’identità delle parti, ma assume valore di indizio, soggetto alla libera valutazione del giudice».

Così la Corte di Cassazione rimette la questione al Primo Presidente per valutare la rimessione alle Sezioni Unite, in considerazione anche del consolidato ruolo e valore riconosciuto alle Commissioni mediche, specie in ambito giuslavoristico.

§§§§§

La questione rimessa al Primo Presidente per l’eventuale esame delle Sezioni Unite pare, a parere di chi scrive, del tutto corretta.

E’ necessario chiarire il peso e la distinzione tra valore dei verbali nei confronti di A.S.L. e Ministero, tenendo in considerazione la particolare responsabilità di quest’ultimo.

Il Ministero della Salute, difatti, è responsabile per comportamento omissivo in ordine ai suoi doveri istituzionali (oltre all’omissione di programmazione, indirizzo, coordinamento, sorveglianza e vigilanza in materia e di controllo e vigilanza nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue) e ciò indipendentemente dall’eventuale concorso di responsabilità.

La posizione di controllo e vigilanza del Ministero sulla salute può essere sufficiente ad individuare il titolo di responsabilità anche a prescindere dai verbali della Commissione Medica Ospedaliera che accertano il nesso di causa.

Avv. Emanuela Foligno

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