Riparazione retinica e successivo distacco della stessa (Corte Appello Genova, Sentenza n. 848/2022 pubbl. il 19/07/2022).

Riparazione retinica e successivo distacco nella fase post operatoria.

Il paziente assume di essere stato sottoposto a errato trattamento sanitario e cita a giudizio il Medico esponendo:

–          di essersi sottoposto  il 27/0412011 a intervento per riparazione retinica, eseguito dal convenuto presso l’Ospedale di Genova attraverso la metodica di laser;

–           di essersi recato, due mesi dopo,  a una ulteriore visita a causa dì un persistente fastidio all’occhio destro, consistente, in particolare, in una “sensazione di continua pressione”;

–           che, nella suddetta occasione, veniva precisato che si trattava esclusivamente di “postumi da laser”;  di essersi nuovamente sottoposto, in data 13/07/2012, ad una visita da parte del medesimo Medico, a seguito di ulteriori disturbi insorti (annebbiamento, sensazione di liquido, scotomi scintillanti) provocati da un violento colpo all’occhio destro ricevuto inavvertitamente dal proprio figlio il giorno 11/07/2012;

–           che il convenuto aveva escluso qualsiasi danno oculare e patologie in atto, tali da sconsigliare di andare all’estero per un periodo di vacanza già programmato;

–           che tuttavia, una volta giunta in Francia, aveva chiesto, a causa della persistenza dei disturbi, un consulto ad un oculista francese, il quale aveva immediatamente diagnosticato il “duplice distacco di retina quadrante superiore OD”;

–           di essersi sottoposto, pertanto, ad intervento chirurgico d’urgenza presso una clinica privata francese, dato che il menzionato oculista aveva sconsigliato di effettuare il viaggio di rientro in Italia;

–           di avere potuto riprendere a svolgere la propria attività lavorativa di agente di Polizia di Stato solo il 31/12/2012, peraltro con limitazione, essendo stata considerata inidonea ai “servizi operativi ed automontati”.

Il Tribunale respingeva la domanda del paziente, compensando interamente le spese di lite anche nei confronti dell’Assicurazione, terza chiamata in manleva dal Medico. Il Giudice respingeva la domanda sulla base degli accertamenti eseguiti dal CTU, coadiuvato da uno specialista ausiliario, con peculiare riguardo alla situazione pregressa del paziente che escludeva il nesso causale con l’intervento di riparazione retinica svolto nel 2011.

Il CTU evidenziava “Il caso riguarda una paziente miope con precedenti lesioni regmatogene (lesioni retiniche in grado di produrre rotture a loro volta foriere di distacco retinico) già trattate. Il decorso fisiologico con la degenerazione legata all’avanzare dell’età, come anche un eventuale traumatismo, possono indurre ad un collasso del corpo vitreo con conseguente formazione di rotture retiniche o anche solo all’aumento di corpi mobili vitreali e fotopsie, accusati dalla paziente. La condotta del sanitario che aveva visitato nella circostanza la sua paziente già alla prima comparsa della sintomatologia e successivamente nell’ ìmmediatezza dell’evento traumatico riferito, è del tutto corretta e rispondente alle linee guida ed indicazioni detta buona pratica oculistica, non potendo tali lesioni regmatogene essere prevedibili e prevenibili. La paziente era stata edotta e consigliata dal sanitario della necessità di ulteriore controllo al perdurare o peggiorare della sintomatologia, cosa che è avvenuta ed ha condotto all’immediato intervento di riparazione del distacco improvvisamente intervenuto”.

Il primo Giudice, pertanto, non ravvisava profili di colpa nella condotta del Medico convenuto.

La decisione viene impugnata in appello.

Il paziente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. che comporta l’inversione dell’onere della prova, trattandosi di responsabilità contrattuale, principio che era stato disatteso dal primo Giudice. Censura, inoltre, la mancata ammissione delle prove dedotte nelle memorie istruttorie, che vengono espressamente reiterate. Sotto un profilo formale si duole, con il terzo motivo, della mancata applicazione della legge Gelli.

La Corte evidenzia che, diversamente da quanto afferma l’appellante, non vi è prova, sotto il profilo del nesso causale, che al momento della visita del luglio 2012 fosse già in atto, o comunque altamente prevedibile, il distacco di retina, con la presenza dei relativi sintomi.

La CTU ha escluso che il distacco di retina fosse “più probabile che non”, né, allo stesso modo che, in base alla “prevalenza relativa” della probabilità, vi fosse, tra le varie cause possibili, un grado relativamente maggiore di conferma di quella riconducibile alla condotta omissiva del Medico nell’esame dell’occhio destro e nella mancata raccomandazione di apposite cautele.

Ergo, non risulta dimostrato da parte del paziente che l’evento si sia verificato in conseguenza di omissioni e della mancata prescrizione di specifiche cautele da parte del Medico convenuto.

La CTU, difatti, ha confermato che l’operato del Medico, sia in sede di laser terapia che post-operatoria, è del tutto corretto e rispondente alle linee guida ed indicazioni della buona pratica oculistica, non potendo tali lesioni regmatogene essere prevedibili e prevenibili. Inoltre, viene precisato che il paziente,  al momento della visita sia del giugno che del luglio 2012, presentava di certo, nelle indicate forme, sintomi riconducibili ai postumi dell’intervento dell’anno precedente praticato con laser terapia, ma essi non erano tali, come i segni del recente trauma, da far riscontrare un apprezzabile processo già in atto di distacco della retina, che é sempre improvviso e non prevenibile.

Tali considerazioni inducono la Corte d’Appello a ritenere infondata l’istanza di rinnovo della CTU, proposta con il quarto motivo.

L’appello viene integralmente respinto, e la sentenza di primo grado confermata.

Avv. Emanuela Foligno

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