Viene richiesto l’annullamento del verbale della Polizia Locale, poiché l’accertamento dell’indicata infrazione sarebbe avvenuto con un autovelox non omologato ai sensi di legge (Cassazione Civile, sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505).

La vicenda

Il Comune di Treviso impugnava la sentenza n. 648/2021 del Giudice di Pace. Questa aveva accolto l’opposizione dell’automobilista avverso il verbale della Polizia locale di Treviso per superamento del limite di velocità, con accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa.

Il Tribunale di Treviso rigetta l’appello confermando la legittimità della pronuncia di primo grado, con la quale era stato annullato il verbale opposto, poiché l’accertamento dell’eccesso di velocità era avvenuto senza che l’apparecchiatura fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge.

Il ricorso in Cassazione

Il Comune di Treviso ricorre in Cassazione e lamenta che non siano stati ritenuti equivalenti i procedimenti di approvazione e di omologazione al fine di considerare legittimo l’accertamento della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. sul superamento dei limiti di velocità eseguito con apparecchio autovelox non omologato ma assoggettato a regolare approvazione.

In buona sostanza il Comune sostiene che “approvazione” e “omologazione” sarebbero equipollenti.

La doglianza è infondata. Nel caso di specie l’autovelox in questione non era omologato, quindi la questione di diritto sottoposta all’attenzione del Collegio consiste nello stabilire “se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione dell’apparecchio”.

Approvazione e omologazione non sono la stessa cosa

L’omologazione è una procedura di natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.

In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il Giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, attraverso l’analisi delle certificazioni di omologazione e conformità.

Ciò posto, l’omologazione dell’apparecchio autovelox nulla ha a che vedere con l’approvazione del costruttore. La Suprema Corte, quindi, dà continuità al principio ormai del tutto consolidato e rigetta il ricorso del Comune.

Avv. Emanuela Foligno

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