Autovelox e autorizzazione del prefetto all’installazione (Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2023, n. 8690).
Autovelox e relativa autorizzazione di installazione ai fini della validità del verbale per violazione dei limiti di velocità.
È nullo il verbale emesso per violazione del limite di velocità se il Comune produce solo in giudizio il decreto prefettizio che autorizza l’installazione dell’autovelox. Gli estremi del provvedimento di autorizzazione devono essere riportati anche nel verbale.
Il Giudice di Pace di Matera rigettava il ricorso proposto dall’automobilista avverso il verbale di contestazione del Comando della Polizia locale per la violazione dei limiti di velocità accertata con autovelox.
Successivamente, il Tribunale di Matera, in funzione di giudice di appello, respingeva il gravame con condanna alle spese.
Viene proposto ricorso per Cassazione per l’illegittimità dell’impugnata sentenza per non aver rilevato la mancata indicazione nel verbale di accertamento del decreto prefettizio autorizzativo per il Comune all’installazione dell’autovelox, che sarebbe stata necessaria per la legittimità del rilevamento elettronico della velocità avvenuto su strada extraurbana secondaria.
La censura è fondata.
L’indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione di installazione dell’autovelox costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni conseguenti al superamento dei limiti di velocità.
La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento che pregiudica il diritto di difesa, impedendo al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Inoltre, la mancata indicazione del provvedimento di autorizzazione non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, con la conseguenza che la sopravvenuta produzione nel giudizio del decreto prefettizio non comporta l’eliminazione del vizio di legittimità.
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n. 24124/2018 e Cass. n. 21603/2021), “la citata indicazione costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, poiché la sua mancanza – ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa – integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa (impedendo, in particolare, al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dalla L. n. 241 del 1990, art. 22) e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile.”
La sentenza viene cassata con rinvio al Tribunale di Matera in persona di diverso Magistrato.
Avv. Emanuela Foligno
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