Incidente in un parcheggio, la presunzione di pari responsabilità ha natura sussidiaria

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La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che in tema di sinistri stradali, nello specifico un incidente in un parcheggio, la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. ha natura sussidiaria, in quanto opera esclusivamente quando le risultanze probatorie non consentano di determinare in concreto il contributo causale di ciascun conducente. Per superarla, il danneggiato deve, da un lato dimostrare la colpa dell’altro conducente, dall’altro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, uniformandosi sia alle norme di circolazione che a quelle di comune prudenza.

Inoltre, la tabella di ripartizione della responsabilità di cui al D.P.R. n. 254/2006 non vincola il giudice civile e non costituisce presunzione legale, spettando la ricostruzione della dinamica e l’accertamento delle responsabilità esclusivamente al giudice di merito, il quale è tenuto a valutare la condotta reale dei conducenti secondo le circostanze del caso concreto in conformità all’art. 2054 c.c. (Cass. Civ., ord. n. 6388 del 18/03/2026).

Incidente in un parcheggio, auto contromano e uscita in retromarcia

La vicenda traeva origine da un sinistro stradale verificatosi in un’area parcheggi.

Nello specifico, un conducente, che procedeva contromano rispetto alla segnaletica verticale e orizzontale indicante il senso unico di circolazione, impattava l’automobile di un altro automobilista, il quale stava uscendo in retromarcia dal parcheggio.

Il conducente danneggiato si rivolgeva al Giudice di Pace per domandare il risarcimento dei danni e per addebitare la responsabilità esclusiva dell’incidente alla condotta di guida del conducente che aveva provocato il sinistro.

Il Giudice di Pace, nel riconoscere un concorso di colpa paritario tra i due automobilisti, accoglieva solo in parte la domanda.

Per tale ragione, il danneggiato si rivolgeva ai giudici di secondo grado, asserendo che la responsabilità fosse imputabile esclusivamente al danneggiante, dal momento che lo stesso circolava contromano, e lamentando un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

I giudici del gravame rigettavano l’appello, e, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, condannavano il ricorrente alle spese di lite.

Il ricorso in Cassazione e le censure

A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale il ricorrente danneggiato lamentava quanto segue:

  • il secondo giudice aveva applicato automaticamente la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza valutare adeguatamente le prove, da cui emergeva la condotta esclusivamente colposa del conducente, che aveva causato il sinistro nel procedere contromano;
  • il giudice d’appello aveva disatteso la tabella di ripartizione della responsabilità allegata al D.P.R. 254/2006, che individua come esclusivamente responsabile il conducente che circola contromano, senza indicare alcuna circostanza specifica che giustificasse lo scostamento dai criteri normativi.

Presunzione di pari responsabilità e duplice onere probatorio in capo al danneggiato

La Suprema Corte dava torto al ricorrente, sottolineando la funzione sussidiaria della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nel senso che la stessa opera solamente nel caso in cui le risultanze probatorie non permettano di determinare in concreto il contributo causale di ciascun conducente.

Al fine di superarla, il danneggiato è tenuto a un duplice onere probatorio: deve, cioè, dimostrare la colpa dell’altro conducente e, al contempo, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, uniformandosi sia alle norme di circolazione che a quelle di comune prudenza.

Nella vicenda esaminata, il danneggiato, nonostante avesse dimostrato la condotta irregolare del danneggiante, ossia la circolazione contromano, non aveva tuttavia provato di aver adottato la massima prudenza necessaria per una manovra di retromarcia.

In particolare, non aveva verificato preventivamente la sicurezza dell’area retrostante rispetto a entrambi i sensi di marcia.

I giudici di legittimità precisavano che il conducente non deve limitarsi a fidarsi del fatto che gli altri utenti rispettino le prescrizioni stradali, bensì deve anche tenere conto dell’eventuale condotta imprudente altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto.

Neanche il fatto di avere arrestato la manovra era stato sufficiente, dal momento che il ricorrente danneggiato avrebbe dovuto astenersi dall’intraprenderla in assenza di un preventivo e completo controllo dell’area retrostante.

La tabella D.P.R. 254/2006 non vincola il giudice civile

Altresì, i giudici di piazza Cavour chiarivano che la tabella di ripartizione della responsabilità allegata al D.P.R. n. 254 del 2006 è un parametro di riferimento utile a uniformare le liquidazioni in sede stragiudiziale, tuttavia non ha valore vincolante nel giudizio civile e non assurge a presunzione legale.

Competono esclusivamente al giudice di merito la ricostruzione della dinamica del sinistro e l’accertamento delle responsabilità.

Questi è tenuto a valutare la condotta reale dei conducenti secondo le circostanze del caso concreto, in conformità alla norma di rango superiore contenuta nell’art. 2054 c.c.

Conseguentemente, l’unica presunzione legale applicabile è quella di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., e il giudice non è tenuto a conformarsi meccanicamente alle indicazioni della tabella regolamentare, la cui natura è puramente esemplificativa.

In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Giusy Sgrò

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