Intervento con infezione in corso, responsabilità del chirurgo per mancata verifica

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Decesso-durante-intervento-chirurgico

In caso di intervento con infezione, il chirurgo è tenuto a verificare le condizioni cliniche del paziente prima di procedere. La mancata valutazione di segnali evidenti di infezione e il mancato rinvio dell’operazione possono integrare responsabilità penale per le conseguenze dannose. La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 10 aprile 2026, è tornata a delineare i confini della responsabilità dell’operatore sanitario e l’ambito di applicazione del principio di affidamento nel lavoro di équipe. Il caso riguarda il decesso di un paziente per shock settico a seguito di un intervento di adenomectomia, eseguito nonostante indici clinici preoperatori (leucocitosi neutrofila) chiaramente indicativi di un’infezione in corso (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 10 aprile 2026, n. 13304).

Il fatto e l’iter processuale

I giudici di primo e secondo grado hanno condannato il chirurgo urologo nei primi due gradi di merito per omicidio colposo. L’addebito riguardava la negligenza e l’imperizia nel non aver disposto un’urinocoltura e nel non aver differito l’intervento — programmato in regime di elezione — al fine di impostare una terapia antibiotica mirata…

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