In caso di volo in ritardo, la compagnia aerea non può sottrarsi al pagamento della compensazione invocando circostanze eccezionali in modo generico. Con l’ordinanza n. 9002, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un passeggero contro una nota compagnia aerea, ribadendo il rigore necessario per accertare le “circostanze eccezionali” nel trasporto aereo (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 aprile 2026, n. 9002).
Il caso: volo in ritardo tra nebbia ed effetti “a cascata”
Un passeggero aveva agito per ottenere la compensazione di 250 euro a causa di un volo in ritardo superiore alle tre ore sulla tratta Bergamo-Cracovia. La compagnia aerea si era difesa invocando le avverse condizioni meteorologiche (nebbia) che avevano interessato lo scalo di Cracovia durante la mattinata.
Mentre il Giudice di Pace e il Tribunale di Bergamo avevano dato ragione al vettore, ritenendo che la nebbia del mattino avesse inevitabilmente condizionato anche i voli del primo pomeriggio, la Suprema Corte ha ribaltato tale impostazione, censurando la carenza motivazionale della sentenza d’appello.
Il doppio onere probatorio del vettore
La Cassazione ricorda che, ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il vettore aereo è gravato da un doppio binario probatorio per andare esente da responsabilità.
L’esistenza della circostanza eccezionale: deve provare un evento non inerente al normale esercizio dell’attività e sottratto al suo effettivo controllo (es. meteo incompatibile con la sicurezza).
L’adozione delle misure adeguate: deve dimostrare di aver impiegato tutti i mezzi a disposizione (personale, materiali, risorse) per evitare che la circostanza sfociasse nel ritardo prolungato.
Il nodo del nesso causale e la motivazione “apparente”
Il punto critico della decisione impugnata risiede nel nesso di causalità. Sebbene la nebbia fosse cessata intorno alle ore 9:30, il volo in questione era previsto per le 14:25. Secondo gli Ermellini, il Tribunale ha errato nel presumere che la nebbia del mattino avesse avuto “ripercussioni” sui voli pomeridiani senza fornire evidenze concrete.
“La motivazione è perplessa e obiettivamente incomprensibile quando non chiarisce da quali evidenze processuali si tragga il convincimento che il traffico sia ripartito a singhiozzo e che il volo sia partito solo in presenza di uno slot libero.”
In altri termini, non basta invocare il maltempo avvenuto ore prima: la compagnia deve provare che proprio quel ritardo specifico era inevitabile nonostante lo sforzo massimo esigibile. La Cassazione sottolinea che il “principio di proporzionalità” non può tradursi in un assegno in bianco per il vettore, esonerandolo dall’onere di provare quali misure concrete (es. aeromobili sostitutivi o riprotezioni) siano state tentate.
Conclusioni e rinvio
L’ordinanza riafferma un principio di civiltà giuridica: la tutela del passeggero, parte debole del rapporto contrattuale, non può essere aggirata con formule di stile o motivazioni che richiamano acriticamente precedenti sentenze su casi “asseritamente analoghi”.
La parola passa ora nuovamente al Tribunale di Bergamo che, in diversa composizione, dovrà valutare se la compagnia aere abbia effettivamente fornito la prova (non presuntiva) dell’inevitabilità del disservizio.
Avv. Sabrina Caporale





