Il Tribunale di Lamezia Terme ha di recente chiarito che in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato può assumere rilievo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., determinando una riduzione del risarcimento qualora il pericolo fosse oggettivamente prevedibile ed evitabile mediante l’adozione delle ordinarie cautele richieste dalle circostanze, come nel caso concreto un masso sulla strada di montagna. Solo quando il comportamento del danneggiato costituisca la causa esclusiva dell’evento, interrompendo il nesso causale con la cosa in custodia, esso integra il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Trib. Lamezia Terme, sent. n. 780 del 22/06/2026).
I fatti di causa
La vicenda traeva origine da un sinistro verificatosi nell’agosto 2021, quando una conducente, percorrendo una strada di montagna, impattava con un masso presente sulla strada. Ritenendo che l’incidente fosse stato determinato dall’omessa manutenzione della sede stradale e dalla mancata segnalazione del pericolo, l’automobilista conveniva in giudizio la Provincia chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando l’ente al pagamento dell’intero danno patrimoniale.
L’Amministrazione Provinciale impugnava la decisione sostenendo che il sinistro fosse riconducibile al caso fortuito o, comunque, alla condotta imprudente della conducente. Altresì, contestava la prova del nesso causale e domandava, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata.
La responsabilità dell’ente custode
Il Tribunale confermava la responsabilità dell’ente custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., evidenziando che la presenza del masso sulla carreggiata costituiva la causa del sinistro e che la Provincia non aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Dall’istruttoria era, infatti, emerso che il masso si trovava sulla strada già dalla sera precedente all’incidente, circostanza che avrebbe consentito all’ente di intervenire tempestivamente attraverso rimozione o adeguata segnalazione del pericolo.
Il concorso di colpa della conducente
Pur escludendo il caso fortuito, il giudice d’Appello riteneva che la conducente non avesse mantenuto una condotta di guida sufficientemente prudente. Le condizioni di visibilità e le caratteristiche del tratto stradale avrebbero consentito di percepire l’ostacolo ed evitarlo con l’ordinaria diligenza.
Per tale motivo veniva applicato l’art. 1227, comma 1, c.c., con l’attribuzione di un concorso di colpa nella misura del 40%, mentre il restante 60% della responsabilità rimaneva a carico della Provincia.
Il principio giuridico
In parziale riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale riconduceva il risarcimento spettante alla danneggiata in proporzione al concorso di colpa accertato, confermando il principio secondo cui la prevedibilità e l’evitabilità del pericolo da parte del danneggiato non escludono automaticamente la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ma possono integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.; solo quando la condotta del danneggiato assuma efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento è configurabile il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico e ad esonerare il custode da responsabilità.
Conclusioni
La pronuncia conferma l’orientamento consolidato in tema di responsabilità da cose in custodia, ribadendo che l’ente proprietario della strada è tenuto a dimostrare il caso fortuito per andare esente da responsabilità.
Allo stesso tempo, la sentenza valorizza il principio di autoresponsabilità dell’utente della strada, chiarendo che la prevedibilità del pericolo e l’omessa adozione delle ordinarie cautele possono giustificare una riduzione del risarcimento per concorso di colpa, senza escludere automaticamente la responsabilità del custode.
Avv. Giusy Sgrò





