Il Tribunale di Lagonegro ha precisato che nelle controversie relative all’indennizzo assicurativo, l’assicurato deve dimostrare il verificarsi del sinistro, la sua riconducibilità ai rischi coperti dalla polizza danni e l’esistenza del danno, mentre l’assicuratore deve provare la sussistenza dei presupposti di fatto delle clausole che limitano o escludono la garanzia, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa dell’attore.
L’indennizzo assicurativo contro i danni costituisce un debito di valore. Da tale qualificazione consegue il diritto dell’assicurato alla rivalutazione monetaria automatica dalla data del sinistro fino alla liquidazione, mentre gli interessi compensativi possono essere riconosciuti soltanto se il creditore alleghi e provi il maggior danno derivante dal ritardo nell’adempimento.
Inoltre, la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio propria presuppone non solo un ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligazione indennitaria, ma anche la produzione di un concreto danno per l’assicurato; tale pregiudizio non sussiste quando il massimale di polizza rimane capiente rispetto all’importo liquidato, con conseguente rigetto della domanda di mala gestio (Trib. Lagonegro, sent. n. 353 del 23/04/2026).
I fatti di causa
La vicenda traeva origine da un ricorso introdotto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., con il quale la società utilizzatrice di un’imbarcazione concessa in leasing agiva nei confronti della compagnia assicuratrice per ottenere il pagamento dell’indennizzo relativo ai danni subiti a seguito di un sinistro nautico.
Il procedimento era stato preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., nel corso del quale il consulente tecnico d’ufficio aveva ricostruito le cause dell’evento e quantificato i danni.
Successivamente, il giudizio era stato convertito nel rito ordinario, sviluppandosi prevalentemente sulla documentazione prodotta e sugli esiti della consulenza tecnica già espletata.
Le questioni preliminari
In via preliminare, il Tribunale rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla compagnia assicuratrice, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale deve investire tutti i criteri concorrenti di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; in difetto, la competenza del giudice adito si consolida definitivamente.
Parimenti, veniva superata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’attrice, dal momento che la società proprietaria dell’imbarcazione aveva successivamente rilasciato lo svincolo della polizza assicurativa in favore dell’utilizzatrice.
Altresì, il giudice evidenziava che la compagnia assicuratrice non aveva riproposto tale eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, determinandone l’abbandono secondo il principio dispositivo che governa il processo civile.
L’accertamento della responsabilità e l’operatività della garanzia
Nel merito, il Tribunale ribadiva anche i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova nel contratto di assicurazione contro i danni.
Il giudice precisava che spetta all’assicurato dimostrare il verificarsi del sinistro e la sua riconducibilità ai rischi coperti dalla polizza danni, mentre incombe sull’assicuratore l’onere di provare la concreta ricorrenza delle clausole di esclusione della garanzia, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa.
Inoltre, con la consulenza tecnica il perito accertava che il cedimento strutturale della marmitta conseguente a uno shock termico aveva provocato l’ingresso dell’acqua nella sala macchine e il danneggiamento dei motori e degli apparati elettromeccanici e quindi il danno.
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale riteneva che la compagnia non avesse fornito la prova dell’operatività della clausola di esclusione invocata, pertanto affermava la piena operatività della copertura assicurativa.
La liquidazione del danno
Dopo avere accertato la responsabilità dell’assicuratore, il Tribunale procedeva alla quantificazione del danno distinguendo tra danni materiali e diretti, indennizzabili ai sensi della polizza, e danni indiretti, esclusi dalla copertura assicurativa. I giudici riconosevano i costi necessari al ripristino dell’imbarcazione, comprensivi delle spese di riparazione dei motori, delle tappezzerie, delle spese tecniche, di trasporto, custodia e rinnovo delle certificazioni di sicurezza.
Di contro, il Tribunale escludeva il rimborso dei canoni di leasing sostenuti durante il periodo di inutilizzabilità dell’imbarcazione, in quanto non integrano un danno materiale e diretto coperto dal contratto di assicurazione, bensì costituiscono una conseguenza patrimoniale indiretta estranea all’oggetto della garanzia.
La domanda di mala gestio
Per quanto concerne la domanda di risarcimento per mala gestio proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, il giudice, pur riconoscendo che quest’ultima avrebbe potuto definire il sinistro già all’esito dell’accertamento tecnico preventivo, ne escludeva la responsabilità, osservando che il massimale di polizza risultava ampiamente capiente rispetto all’importo liquidato.
In applicazione della giurisprudenza di legittimità, veniva, dunque, affermato che, in assenza di incapienza del massimale o della prova di un ulteriore pregiudizio, non ricorrono i presupposti per configurare la mala gestio propria dell’assicuratore.
Conclusioni
La sentenza si distingue per la rigorosa applicazione dei principi in materia di assicurazione contro i danni e per la valorizzazione dell’accertamento tecnico preventivo quale fondamentale strumento di ricostruzione del fatto e di quantificazione del danno. Di particolare interesse risulta l’affermazione secondo cui l’onere di dimostrare la ricorrenza delle clausole limitative della garanzia grava integralmente sull’assicuratore, non essendo sufficiente il mero richiamo delle stesse.
La pronuncia conferma, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale volto a circoscrivere l’ambito della mala gestio ai soli casi in cui il ritardo dell’assicuratore determini un effettivo aggravamento della posizione patrimoniale dell’assicurato.
Avv. Giusy Sgrò





