La Terza Sezione Civile chiarisce la natura del nesso causale per contagio da HCV in caso di rinnovo della CTU, impone lo scomputo dell’indennizzo ex L. 210/1992 dal danno iure hereditario e tutela l’attore vittorioso dalle spese dei terzi chiamati in causa dal convenuto.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22148 depositata il 28 giugno 2026 (R.G. n. 22156/2023), ha definito un articolato contenzioso in materia di responsabilità medica da emotrasfusioni infette. La pronuncia si segnala come una vera e propria decisione di sistema, offrendo un quadro nomofilattico chiarificatore su quattro pilastri del diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni: il valore della CTU disposta in rinnovazione, l’operatività della compensatio lucri cum damno per le prestazioni indennitarie pubbliche, il corretto riparto delle spese processuali verso i terzi chiamati e l’estensione del concetto di “persona danneggiata” ai fini dell’applicazione dei massimali di polizza (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 giugno 2026, n. 22148).
Il caso e l’evoluzione istruttoria: la legittimità della CTU in rinnovazione
La vicenda nasce dal decesso di un paziente a causa di un’epatite cronica evoluta in cirrosi, contratta a seguito di emotrasfusioni infette somministrate nel 1985 presso una casa di cura privata. In primo grado, il Tribunale di Salerno, riscontrando l’incompletezza della…





