Danno morale presunto in caso di lesioni gravi, il principio della Cassazione

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Con una recente ordinanza la Cassazione chiarisce i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, affermando che in presenza di lesioni gravi il danno morale può essere presunto sulla base delle massime di esperienza. Il principio evita di gravare il danneggiato di una prova diretta della sofferenza interiore, quando la gravità dell’invalidità rende ragionevole inferirne l’esistenza.

L’ordinanza n. 9027/2026 consolida un principio di grande rilievo pratico: quando la lesione dell’integrità psico-fisica raggiunge una soglia di gravità significativa, il giudice può — e deve — presumere l’esistenza di un danno morale corrispondente, senza pretendere dal danneggiato una probatio diabolica sui propri stati d’animo interiori (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9027 del 10 aprile 2026).

Il caso

La vicenda trae origine da un intervento di splenectomia eseguito presso una struttura sanitaria privata, all’esito del quale il paziente contraeva una patologia che gli cagionava un’invalidità permanente del 30%.

Il Tribunale di primo grado liquidava il danno non patrimoniale riconoscendo, oltre al danno biologico tabellare, anche il danno morale presunto e una personalizzazione del risarcimento

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