Virus da HCV a seguito di emotrasfusione (Cassazione civile, sez. III, 06/03/2023, n.6595).

Il paziente contrae il virus dell’epatite C a seguito di emotrasfusione.

La donna danneggiata cita in giudizio il Ministero della Salute, la Regione emilia Romagna e la ASL onde ottenere la condanna al risarcimento dei danni per infezione da virus da HCV derivante da emotrasfusione.

Esponeva che aveva subito, presso la clinica ginecologica dell’Ospedale, una terapia trasfusionale di plasma e sangue a seguito di un’emorragia post partum: identificava, perciò, la causa della contrazione del virus in una manovra medica sbagliata eseguita in sede di assistenza al parto. Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Regione e della ASL e ritenendo prescritta l’azione nei confronti del Ministero della Salute.

La Corte d’Appello di Bologna,  rigettava il gravame e respingeva gli appelli incidentali della Regione Emilia Romagna e della Gestione Liquidatoria dell’ASL, condannando l’appellante al rimborso delle spese in favore di ciascun appellato e delle Compagnie terze chiamate in causa.

I Giudici di appello ritenevano che fosse stata correttamente inquadrata la natura della domanda proposta dall’attrice in termini di responsabilità extra – contrattuale e ribadivano la carenza di legittimazione passiva della Regione e della Gestione Liquidatoria dell’ASL, confermando la legittimazione esclusiva del Ministero della Salute, nei cui confronti veniva riconosciuta l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato.

La vicenda approda in Cassazione dove, per quanto qui di interesse, tra le censure la ricorrente lamenta la errata applicazione del termine prescrizionale. Secondo la tesi della donna, la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato la decorrenza iniziale del termine prescrizionale per i danni derivanti da emotrasfusioni, identificandolo con il giorno del suo ricovero, ove era stata rilevata la positività al virus da HCV, mentre il dies a quo della prescrizione decorre, per giurisprudenza consolidata, dal momento della presentazione della domanda amministrativa ai sensi della L. n. 210 del 1992.

La doglianza è fondata.

La responsabilità del Ministero per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale; ne consegue che il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione quinquennale. La prescrizione “decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.”

La Suprema Corte ribadisce che il diritto al risarcimento di danni alla salute lungolatenti, o ad esordio occulto,  inizia a prescriversi dal momento in cui il danneggiato, con la diligenza esigibile non da lui, ma dall’uomo medio, possa avvedersi di essere malato (in tal senso, vengono rammentate le SS.UU., Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

Ne deriva che i Giudici di merito hanno errato nel ritenere prescritta l’azione.

Una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia.

La Corte rigetta il primo e secondo motivo, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto e quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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