La decisione a commento si presenta di particolare importanza perché tratta delle patologie interdipendenti sviluppate a seguito di diagnosi di HCV post emotrasfusioni e del termine prescrizionale.
La Corte di Appello non ha valutato il differimento del termine prescrizionale in presenza di ulteriori e documentate conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito, ovvero del Linfoma non Hodgkin (Cassazione Civile, sez. III, dep. 20/02/2024, n.4563).
La vicenda
La paziente citava a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Salute al fine di sentirne accertare e dichiarare la piena responsabilità in ordine all’epatite C nonché alle patologie interdipendenti da essa contratte a seguito di emotrasfusioni. L’attrice dedusse di avere subito trasfusioni infette nel 1981 e di avere avuto la diagnosi di HCV in data 7/11/1998, con domanda di indennizzo ex lege n. 210/1992 presentata il 27/1/1999.
Il Tribunale disponeva CTU medico-legale al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni ricevute e l’HCV contratta e le eventuali infermità interdipendenti, nonché il grado percentuale di incidenza della patologia riscontrata. Il CTU nominato nella propria perizia concluse di poter valutare i postumi permanenti (intesi come danno biologico) derivati dal Linfoma Non Hodgkin nella misura del 25%.
Con sentenza n. 8158/2012, il Tribunale di Roma rigettava l’eccezione di prescrizione del Ministero, indicando il dies a quo della decorrenza nella data del 4/11/2004, coincidente con il parere dell’Ufficio medico legale del Ministero. Quindi accoglieva la domanda della paziente e, tenuto conto della valutazione del danno fatta dal CTU nella misura del 25%, condannava il Ministero al pagamento della somma di 113.121 euro, oltre interessi legali dal 13/06/2006 e spese di lite.
Il Ministero proponeva appello lamentando il rigetto dell’eccezione di intervenuta prescrizione, il cui dies a quo avrebbe dovuto essere individuato in riferimento all’anno 1992, data in cui la paziente accertava il contagio, oppure, in alternativa, con riferimento alla domanda di indennizzo di cui alla legge 210/1992, inoltrata in data 27/01/1999. La Corte di Appello di Roma (sentenza n. 461/2020) accoglieva le doglianze del Ministero e dichiarava prescritti i diritti risarcitori della paziente.
Il giudizio della Corte di Cassazione
Viene lamentato che la Corte territoriale avrebbe violato le norme in tema di prescrizione. Nello specifico, la Corte non si sarebbe pronunciata su un fatto indispensabile per la definizione del caso concreto in merito alla questione relativa al differimento del termine prescrizionale in presenza di ulteriori e documentate conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito, ovvero del linfoma non Hodgkin, che sarebbe stato causato dalla patologia epatica e sarebbe insorto nell’ottobre 2004, con conseguente spostamento in avanti del termine di prescrizione. In sostanza, la Corte avrebbe fatto riferimento solo alla domanda di indennizzo, senza considerare il differimento di tale termine conseguente alla contrazione della nuova infermità.
La Cassazione evidenzia il principio consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV per fatto doloso o colposo di un terzo (in specie, per effetto di emotrasfusioni con sangue ed emoderivati infetti) è soggetto al termine di prescrizione quinquennale (se l’azione è spiegata nei confronti del Ministero della Salute, per essere la responsabilità di quest’ultimo di natura extracontrattuale) che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno, o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Da questa premessa, l’inizio del termine prescrizionale è stato individuato al più tardi con la proposizione della istanza amministrativa volta al riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992. Pertanto, la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione.
L’intervento delle Sezioni Unite
Con specifico riferimento alla particolare tesi della paziente che vorrebbe attribuire rilevanza alla percezione del Linfoma Non Hodgkin, viene evidenziato che le Sezioni Unite hanno precisato che: “In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile”.
Per risolvere la questione, la S.C. richiama un precedente (29492/2019) che ha statuito: “In caso di patologia ingravescente dal possibile esito letale che determini un’invalidità espressa nei gradi percentuali dei “barèmes” medico legali, l’aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di un’evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all’originaria infermità e, perciò, non integra un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell’accertamento il successivo evento dannoso, ancorché riconducibile all’originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e, quindi, non considerato dai “barèmes”.
In considerazione di ciò, il Linfoma viene considerato evoluzione peggiorativa eziologicamente riferibile all’HCV contratta con le emotrasfusioni, ergo la tesi della paziente (ovverosia il decorso della prescrizione dal manifestarsi del Linfoma) è priva di fondamento.
Avv. Emanuela Foligno