I video WhatsApp possono entrare in un processo penale come prova, ma solo nel rispetto di precise condizioni. La Cassazione ha chiarito che, quando un file multimediale viene consegnato spontaneamente da uno dei partecipanti alla conversazione, non è necessario il sequestro della corrispondenza previsto dall’art. 254 c.p.p., perché non vi è violazione della segretezza della corrispondenza e non è richiesto il sequestro ex art. 254 c.p.p. (Corte di Cassazione, sesta penale, sentenza 2 luglio 2026, n. 24721).
Il caso in esame
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 24721 depositata il 2 luglio 2026 (R.G.N. 3222/2026), si è pronunciata sul ricorso di un uomo condannato in doppio grado di merito alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), con la circostanza aggravante della cosiddetta violenza assistita (art. 61-quinquies c.p.) ritenuta assorbita nella fattispecie aggravata di cui all’art. 572, comma secondo, c.p.
L’impianto accusatorio si fondava sulle dichiarazioni della moglie, costituita parte civile, corroborate da diverse testimonianze indirette (colleghi di lavoro e conoscenti che avevano ospitato la donna e la figlia in fuga da casa) e, elemento di spicco della vicenda processuale, dalle registrazioni audiovisive effettuate di nascosto dalla figlia minore con il proprio smartphone. La ragazza aveva filmato le intemperanze e le minacce del padre, inviando poi i file video alla madre tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp.
La difesa dell’imputato ha adito la Suprema Corte deducendo, tra i vari motivi, l’inutilizzabilità patologica di tali video WhatsApp, asserendo che la loro estrazione e trascrizione su supporto CD da parte della Polizia Giudiziaria fosse avvenuta in assenza di un formale decreto di sequestro del Pubblico Ministero ex art. 254 c.p.p. (sequestro di corrispondenza).
La questione giuridica: l’acquisizione delle chat e dei file multimediali
La Sesta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando integralmente la tesi difensiva relativa all’inutilizzabilità delle prove digitali.
Gli Ermellini hanno ribadito una distinzione fondamentale nella gestione probatoria delle comunicazioni telematiche. Richiamando consolidati principi giurisprudenziali e i recenti arresti della Corte Costituzionale (sent. n. 170/2023), la Corte ha chiarito che quando una comunicazione o conversazione (come un file inviato su WhatsApp) viene messa a disposizione spontaneamente da uno dei partecipanti, non si applica la disciplina del sequestro di corrispondenza.
Nello specifico:
- Assenza di interferenze indebite: La registrazione clandestina effettuata da chi è legittimamente presente (la figlia) costituisce una prova documentale ex art. 234 c.p.p.
- Nessun sequestro in itinere: l’art. 254 c.p.p. disciplina esclusivamente il sequestro di corrispondenza presso i gestori di servizi di telecomunicazione, finalizzato a intercettare il flusso comunicativo. Quando il messaggio (o il video WhatsApp) è già giunto sul dispositivo del destinatario (la madre) e quest’ultima lo consegna volontariamente agli inquirenti, non vi è alcuna lesione dell’art. 15 della Costituzione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che, superato il vaglio di attendibilità della persona offesa, non vi era alcuna ragione di dubitare dell’autenticità dei video, che ritraevano inequivocabilmente scene di vita domestica alla presenza della minore.
Gli altri motivi: perizia psichiatrica e valutazione della vittima
La difesa aveva inoltre censurato la mancata disposizione di una perizia neuro-psichiatrica, sostenendo che l’imputato fosse affetto da epilessia e che i trattamenti farmacologici (barbiturici) avessero causato “blackout cognitivi”, alterandone la capacità di intendere e di volere.
La Cassazione ha respinto anche questo motivo, ricordando che la perizia è un mezzo di prova “neutro” e la sua mancata ammissione non può mai costituire vizio denunciabile in Cassazione come “mancata assunzione di prova decisiva”. I giudici di merito avevano, peraltro, logicamente valorizzato i referti del Dipartimento di Salute Mentale, i quali escludevano alterazioni psicopatologiche o turbe del pensiero.
Infine, in merito all’attendibilità della persona offesa, la sentenza ribadisce che le dichiarazioni della vittima non sottostanno alla regola dei riscontri oggettivi di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p. Tuttavia, nel caso in esame, le parole della moglie erano ampiamente riscontrate dalle testimonianze e dal “terrore” manifestato dalla figlia, costretta a documentare le aggressioni del padre, integrando pienamente anche l’aggravante della violenza assistita.
I principi di diritto
Dalla pronuncia in esame si possono estrapolare le seguenti massime di interesse per gli operatori del diritto:
Acquisizione prove da WhatsApp: Gli screenshot o i file multimediali scambiati tramite app di messaggistica, se consegnati spontaneamente agli inquirenti da uno dei partecipanti alla conversazione, costituiscono prova documentale (art. 234 c.p.p.). Non è richiesto il decreto di sequestro ex art. 254 c.p.p., poiché non vi è interruzione di un flusso comunicativo “in itinere”, né violazione della segretezza della corrispondenza.
La natura della perizia: La mancata effettuazione di una perizia psichiatrica non costituisce motivo di ricorso in Cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., trattandosi di un mezzo di prova “neutro” sottratto alla disponibilità delle parti, e non di una prova a discarico avente carattere di decisività.
Dolo nel delitto di maltrattamenti: l’elemento soggettivo nel reato ex art. 572 c.p. non richiede un programma criminoso precostituito fin dall’inizio, essendo sufficiente la mera consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria reiterata, idonea a ledere la personalità e la dignità della vittima.
Avv. Sabrina Caporale





